Cassazione Penale, Sentenza n. 30178/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela rispetto al delitto aggravato di furto di energia elettrica. Il ricorso deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione: il reato contestato è procedibile d'ufficio perché l'editto accusatorio aveva contestato l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 c.p. (furto su cose destinate a pubblico servizio) indicando la condotta mediante "allaccio diretto alla rete di distribuzione" e richiamando l'aver commesso il fatto "sulla rete pubblica di energia"; inoltre il Procuratore ne ha dedotto la legittimità del ricorso per cassazione alla luce delle modifiche procedurali intervenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha respinto l'eccezione difensiva sull'irritualità del deposito (confermando la validità delle disposizioni transitorie e dei decreti ministeriali che hanno consentito il deposito alla Corte d'appello), ritenuto che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio era adeguatamente contestata dall'editto accusatorio (descrizione della condotta mediante allaccio alla rete pubblica), e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano.
Norme richiamate
codice penale, art. 625, comma 1, n. 7
La circostanza aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio richiede valutazione e non è sempre "autoevidente"; tuttavia è adeguatamente contestata quando l'atto di accusa ricorre a perifrasi che rendano evidente la destinazione pubblica (es. allaccio alla rete pubblica di distribuzione).
codice penale, art. 624, comma 3
Il delitto di furto è procedibile d'ufficio quando ricorra una delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7 (tra cui beni destinati a pubblico servizio); pertanto l'aggravante rende procedibile d'ufficio il reato in esame.
codice di procedura penale, art. 593, comma 2 (modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114)
Ha valore procedurale: dopo le modifiche legislativa il ricorso per cassazione è l'unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati indicati (quali quello in contestazione).
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 87 e relative disposizioni operative)
Ha riformato le modalità telematiche di deposito degli atti e previsto l'abrogazione di norme anteriori; la disciplina ha richiesto disposizioni transitorie per il deposito degli atti di impugnazione da parte del Procuratore generale.
decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (art. 10, comma 1)
"Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello"
Ha autorizzato, per un periodo transitorio, il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello territorialmente competente, consentendo il deposito operato dal Procuratore distrettuale secondo la procedura utilizzata nel caso di specie.
Decreto Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 e Decreto Ministero della Giustizia 27 dicembre 2024, n. 206
I decreti regolamentari hanno fissato i termini e le modalità transitorie per l'entrata a regime del deposito telematico; il decreto del 27/12/2024 ha rimodulato i termini e consentito la conservazione delle modalità transitorie fino ai termini ivi indicati, giustificando la correttezza del deposito nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 583 (abrogato) e art. 582
L'abrogazione dell'art. 583 (che consentiva la spedizione per la presentazione dell'impugnazione del Procuratore generale) ha reso necessarie disposizioni transitorie; l'art. 582 è richiamato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria che legittima il deposito alla corte d'appello.
codice di procedura penale, art. 111-bis
Riferimento normativo alle modalità telematiche di deposito previste per il nuovo sistema; i regolamenti e i decreti ministeriali hanno coordinato l'entrata in vigore di tali modalità.
Massime di principio
- Quando un reato di furto è contestato come commesso mediante allaccio "diretto" alla rete pubblica di energia, la fattispecie può configurare l'aggravante di furto su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.), con conseguente procedibilità d'ufficio.
- L'aggravante della destinazione a pubblico servizio non richiede una formula testuale rigida: è sufficiente che l'atto di accusa contenga una descrizione fattuale (es. collegamento/"allaccio" alla rete pubblica) che renda univoca la destinazione pubblica del bene sottratto.
- Le eccezioni sulla ritualità del deposito di atti del Procuratore generale vanno valutate alla luce delle disposizioni transitorie e dei decreti ministeriali volti a disciplinare la transizione verso il deposito telematico; il deposito presso la cancelleria della Corte d'appello può essere legittimo se consentito dalle norme transitorie applicabili al momento.
- Dopo le modifiche procedurali (legge 9 agosto 2024, n. 114 e relativi decreti), il ricorso per cassazione può essere l'unico rimedio esperibile da parte del pubblico ministero contro alcune sentenze di proscioglimento, per cui il ricorso del Procuratore va preso in seria considerazione quando ricorrono le condizioni normative.
- In situazioni analoghe, il giudice dovrà verificare sia la corretta contestazione dell'aggravante nella formulazione dell'editto accusatorio sia la regolarità formale del deposito dell'impugnazione alla luce delle norme transitorie e dei regolamenti ministeriali.
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