Cassazione Penale, Ordinanza n. 03997/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente sul diniego di esclusione della recidiva, richiamando la capacità a delinquere ex art. 133 c.p. e la rilevanza delle pregresse condanne come fattore criminogeno.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo un unico motivo: la mancata esclusione della recidiva. Nella memoria difensiva è stato insistito sul medesimo punto. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva già svolto una valutazione adeguata e non superficiale sulla capacità a delinquere dell'imputato, valorizzando, ai sensi dell'art. 133 c.p., le pregresse condanne come indice criminogeno e la condotta complessiva come espressiva di una perdurante inclinazione al delitto; per tale ragione il motivo è stato ritenuto infondato e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La norma è richiamata come criterio di valutazione della capacità a delinquere e del grado di colpevolezza ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio e della valorizzazione delle pregresse condanne come indice criminogeno.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancata esclusione della recidiva è legittimamente sorretta da una motivazione che dia conto, anche sinteticamente ma in modo non apparente, della capacità a delinquere dell'imputato e del significato criminogeno delle pregresse condanne.
- Ai fini della recidiva e della sua incidenza sul trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare la perdurante inclinazione al delitto desunta dalla condotta complessiva e dai precedenti penali dell'imputato.
- In sede di legittimità, il motivo che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla recidiva è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione adeguata e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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