Cassazione Penale, Sentenza n. 39721/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Kendila aveva presentato istanza (13/11/2014) per la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 9/11/2011 al 2/11/2012, allegando la sentenza definitiva di assoluzione. La Corte territoriale dichiarò l'inammissibilità dell'istanza ritenendola generica e incompleta perché non indicava il provvedimento restrittivo concreto né il suo contenuto (mancava, secondo la Corte, l'ordinanza cautelare). Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo di aver indicato gli elementi essenziali (periodo di detenzione, estremi e formula della sentenza di assoluzione) e che il giudice avrebbe potuto acquisire d'ufficio documenti utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. Ha ritenuto che l'istanza conteneva gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa riparatoria (periodo di custodia, estremi del procedimento e sentenza di assoluzione irrevocabile) e che, in ogni caso, il giudice del merito dispone del potere di integrare la documentazione anche d'ufficio se quella prodotta risulta insufficiente; quindi la declaratoria di inammissibilità non era giustificata e la richiesta avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.
Norme richiamate
La difesa ha invocato l'art.315 c.p.p. sostenendo che non era necessario allegare l'ordinanza cautelare. La Corte di Cassazione ha osservato che l'istante deve indicare gli elementi essenziali della pretesa, ma non può essere obbligato a produrre verbali o documenti che non ritenga utili o favorevoli; pertanto l'assenza dell'ordinanza cautelare non giustifica automaticamente l'inammissibilità se sono presenti gli elementi fondamentali (periodo di detenzione, estremi e sentenza di assoluzione).
artt. 213 e 738, comma 3, cod. proc. civ.
Richiamati per precisare che il giudice civile (anche nel procedimento di riparazione) può chiedere d'ufficio informazioni scritte e acquisire documenti: i poteri istruttori del giudice consentono di integrare la documentazione ove quella prodotta risulti insufficiente, temperando il principio dispositivo.
principio dispositivo e onere della prova (giurisprudenza)
La giurisprudenza afferma che il procedimento di riparazione segue criteri 'civilistici': l'attore deve provare gli elementi della pretesa (detenzione ingiusta e sentenza di assoluzione definitiva). Tuttavia tale onere non impone la produzione di atti sfavorevoli o non ritenuti utili e può essere integrato dal giudice d'ufficio quando necessario.
Massime di principio
- Per ottenere l'equa riparazione è necessario indicare gli elementi essenziali: periodo di privazione della libertà, estremi del procedimento e sentenza definitiva di assoluzione con la formula; tali elementi permettono l'esame della domanda.
- Non è obbligatorio per l'istante allegare ogni singolo documento (es. l'ordinanza cautelare) se ritiene che non sia utile o favorevole; l'onere probatorio resta distribuito tra le parti.
- Il giudice può integrare la documentazione anche d'ufficio richiedendo atti o informazioni quando la prova prodotta risulti insufficiente, perciò una carenza formale non sempre legittima la declaratoria di inammissibilità.
- Se il tribunale dichiara inammissibile la domanda pur essendo presenti gli elementi essenziali, è possibile impugnare la decisione: la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame sul merito.
- In fase istruttoria la parte pubblica ha comunque la possibilità di formulare controdeduzioni; l'assenza di documenti specifici nel ricorso non preclude il contraddittorio se sono indicati gli elementi fondamentali della pretesa.
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