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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16141/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società hanno impugnato in cassazione il provvedimento con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la loro istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto del Tribunale di Catanzaro - Sezione Misure di prevenzione, che autorizzava la messa in liquidazione delle società. I ricorrenti denunciavano l'abnormità del provvedimento impugnato e invocavano le previsioni di tutela degli artt. 10 e 27 del D.Lgs. n. 159/2011 (nonché il principio delle Sezioni Unite "Ricchiuto") ritenendo che fosse possibile ottenere tutela giurisdizionale e la sospensione dell'esecuzione per evitare la chiusura delle società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello si sia pronunciata non su un'impugnazione del decreto di messa in liquidazione, bensì su una semplice istanza di sospensione dell'esecuzione, per la quale la normativa non prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione del provvedimento di messa in liquidazione delle società assoggettate a misure di prevenzione patrimoniale. Il Collegio ha inoltre escluso che sussistesse abnormità del provvedimento impugnato e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 41

    Disciplina la gestione dei beni in sequestro e le fasi procedurali: relazione dell'amministratore giudiziario, eventuale programma di prosecuzione, esame e decreto motivato del tribunale per l'approvazione del programma, e la disposizione della messa in liquidazione quando manchino concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività. La Corte ha richiamato tale disciplina per spiegare che la messa in liquidazione è l'esito di una valutazione e che non è prevista la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di liquidazione.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27

    Prevede, tra l'altro, profili relativi all'impugnabilità dei provvedimenti e rinvia all'art. 10 per l'applicazione di disposizioni sulle impugnazioni. La Corte ha osservato che l'art. 27 riguarda il regime delle impugnazioni ma non autorizza la sospensione dell'esecuzione di una misura di liquidazione quando la normativa non la prevede espressamente.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10

    Individua il mezzo di impugnazione generale volto a garantire tutela giurisdizionale sulle situazioni patrimoniali; la Corte ha rilevato che tale norma attiene al regime delle impugnazioni di merito e non si estende a rendere ammissibile una istanza di sospensione dell'esecuzione che la legge non prevede.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27 co. 3 e 3-bis

    Richiamati dalla sentenza per sottolineare che il legislatore ha espressamente previsto la sospensione dell'esecuzione per specifici provvedimenti (es. quelli che sospendono l'esecutività della revoca del sequestro), mentre non ha previsto la sospensione per la messa in liquidazione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Stabilisce le conseguenze nelle ipotesi di inammissibilità in Cassazione; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda (equa e congrua).

  • Codice di procedura penale - art. 666 (richiamo giurisprudenziale)

    Richiamato per affermare il principio per cui i provvedimenti interlocutori di rigetto di richieste di sospensione non sono impugnabili in Cassazione quando la legge non prevede la relativa appellabilità; la Corte ha usato questo parallelismo per motivare l'inammissibilità del ricorso avverso la decisione sulla sospensione.

Massime di principio

  • La messa in liquidazione disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 159/2011 è l'esito di un procedimento valutativo: chi voglia impugnare la misura deve proporre il rimedio previsto per il provvedimento impugnato (es. appello contro il decreto di autorizzazione alla liquidazione) e non può limitarsi a chiedere una sospensione dell'esecuzione quando la legge non la prevede.
  • L'art. 10 e l'art. 27 del D.Lgs. 159/2011 disciplinano il regime delle impugnazioni di merito; non costituiscono base normativa automatica per ottenere la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di liquidazione, salvo che la legge non lo consenta espressamente o si dimostri che sussistano specifici presupposti procedurali (es. precedente ammissione al programma di prosecuzione aziendale e impugnazione tempestiva).
  • Occorre distinguere fra l'impugnazione di un provvedimento (che apre la via dell'appello) e le istanze accessorie (come la richiesta di sospensione dell'esecuzione): queste ultime possono essere non impugnabili autonomamente davanti alla Corte di Cassazione se la normativa non le prevede come provvedimenti impugnabili.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione, valutare attentamente la natura del provvedimento impugnato (decisorio vs interlocutorio) e la relativa impugnabilità: i ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per negligenza/colpa processuale.
  • Se l'obiettivo è evitare l'immediata chiusura aziendale, conviene tempestivamente impugnare il decreto di autorizzazione alla messa in liquidazione avanti al giudice competente e dimostrare, se possibile, l'esistenza di presupposti procedurali (ad es. ammissione al programma di prosecuzione) che rendano l'impugnazione stessa rilevante e ammissibile.

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