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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35043/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una società di ottenere dal Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione il pagamento di una somma pari al premio assicurativo 2006 che un broker aveva illegittimamente trattenuto. La società aveva già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del broker in altro giudizio, ma non era riuscita a recuperare il credito in via esecutiva. Il Fondo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Catania e la condanna era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione il Fondo deduceva violazione di legge, sostenendo che: a) il diritto della controparte si sarebbe prescritto in cinque anni, decorrenti dalla conoscenza del fatto; b) la disciplina applicabile richiederebbe, per l'intervento del Fondo, il previo riconoscimento giudiziale del danno e il previo accertamento dell'incapienza patrimoniale del broker, con conseguente esistenza di un beneficium excussionis; c) la richiesta risarcitoria sarebbe stata comunque tardiva, perché la società avrebbe conosciuto il danno già nel 2007 mentre la domanda al Fondo risaliva al 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nella fattispecie, la prescrizione non è quinquennale ma ordinaria decennale, perché il diritto al risarcimento del danno causato dal broker nei confronti del Fondo deriva dalla legge e non da un illecito extracontrattuale in senso stretto. Di conseguenza, anche prendendo a riferimento il momento indicato dalla ricorrente come conoscenza del danno (2007), tra tale data e la domanda (2014) non era comunque decorso il termine prescrizionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 3, d.lgs. 209/2005

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non accoglie la lettura proposta sul termine di prescrizione e sul presupposto dell'azione verso il Fondo.

  • art. 112, comma 3, d.lgs. 209/2005

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo; la Corte non ne fa applicazione nel senso prospettato dal ricorso.

  • art. 115 d.lgs. 209/2005

    Secondo la ricorrente non richiederebbe un accertamento giudiziale del danno ai fini dell'azione verso il Fondo; la Corte, tuttavia, fonda la decisione sul diverso profilo della prescrizione decennale.

  • art. 2 d.m. 30 gennaio 2009 n. 19

    Richiamato per sostenere il termine quinquennale e la decorrenza dalla conoscenza del fatto, ma la Corte ritiene irrilevante la censura perché il termine corretto è decennale.

  • art. 9 d.m. 30 gennaio 2009 n. 19

    Richiamato come disciplina del risarcimento da parte del Fondo; la Corte ne desume, in linea con la giurisprudenza citata, che il diritto si prescrive nel termine ordinario decennale in quanto obbligazione ex lege.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte richiama il tema della prescrizione ordinaria decennale, che risulta applicabile alla pretesa verso il Fondo.

  • art. 2947 c.c.

    La ricorrente invocava il termine quinquennale; la Corte esclude tale qualificazione della pretesa e conferma la prescrizione decennale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, quando derivi da una obbligazione prevista dalla legge, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine quinquennale proprio dell'illecito aquiliano.
  • Quando la Corte individua il corretto termine di prescrizione come decennale, ogni censura basata sulla pretesa decorrenza quinquennale diventa irrilevante se, anche prendendo a riferimento la data più favorevole alla parte ricorrente, il termine non risulta comunque maturato.
  • La qualificazione della pretesa verso un Fondo di garanzia ex lege incide sul regime prescrizionale: la natura legale dell'obbligazione prevale sulla tesi che la riconduce a un ordinario risarcimento da fatto illecito.
  • In presenza di una sola ratio decisiva autonoma, la confutazione di profili ulteriori del ricorso non è idonea a determinare la cassazione della sentenza se il punto decisivo, qui la prescrizione decennale, resta fermo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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