Cassazione Civile, Ordinanza n. 30847/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi pignorati)
La controversia
Due soggetti qualificati come terzi pignorati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo presso terzi promosso da una creditrice nei confronti della debitrice esecutata e di alcuni terzi. Essi hanno chiesto la sospensione e, nel merito, la declaratoria di nullità dell'ordinanza per asserita violazione del contraddittorio nei confronti della debitrice pignorata, per violazione del giudicato formatosi su una sentenza che avrebbe subordinato il pagamento del residuo prezzo di vendita alla estinzione di una ipoteca, nonché per omessa motivazione sulla mancata applicazione della compensazione impropria. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e gli opponenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 549 c.p.c. in relazione all'art. 101 c.p.c., assumendo che il terzo pignorato non dovesse essere citato e che vi fosse errore sulla regolare instaurazione del contraddittorio; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di modifica dell'ordinanza di assegnazione in ragione della natura condizionata del credito e del preteso giudicato; (3) violazione degli artt. 547, 1242, 1243 e 2697 c.c. e 168 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di compensazione fosse stata tempestivamente proposta e che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la compensazione come propria, non rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla questione preliminare del contraddittorio, rilevando d'ufficio che l'esecuzione e il giudizio erano stati instaurati nei confronti della debitrice esecutata ormai estinta da anni, con conseguente insussistenza della corretta evocazione in giudizio della parte necessaria. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Torino e ha rinviato la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese. La Corte ha lasciato impregiudicata ogni ulteriore questione, compresa quella sull'originaria proponibilità dell'esecuzione contro un soggetto estinto, da riesaminare nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione.
Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro dell'accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento presso terzi.
Norma evocata con riguardo all'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
Richiamato nel primo motivo come parametro del contraddittorio.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla natura condizionata del credito e sulla modifica dell'ordinanza di assegnazione.
Richiamato nel terzo motivo in tema di dichiarazione del terzo pignorato.
Richiamato in tema di compensazione.
Richiamato in tema di compensazione giudiziale o legale.
Richiamato in tema di onere della prova circa la tempestività dell'eccezione di compensazione.
Richiamato nel terzo motivo; dal testo non emerge un'interpretazione autonoma specifica della norma.
Evocato come riferimento alla pronuncia costitutiva che aveva subordinato il pagamento del prezzo a una condizione.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un pignoramento presso terzi, il contraddittorio deve essere integro rispetto ai litisconsorti necessari; la mancata corretta evocazione della parte necessaria comporta la cassazione della decisione e il rinvio al primo giudice.
- L'estinzione della società debitrice esecutata incide immediatamente sulla legittimazione processuale e sulla corretta instaurazione del contraddittorio, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di legittimità.
- Quando l'azione esecutiva è stata promossa nei confronti di un soggetto ormai estinto, la questione non attiene solo al merito dell'obbligo del terzo, ma prima ancora alla regolare partecipazione al processo della parte necessaria.
- Le ulteriori censure sul giudicato, sulla natura del credito assegnato e sulla compensazione restano assorbite o comunque impregiudicate ove la sentenza sia cassata per difetto originario di integrità del contraddittorio.
- Nel pignoramento presso terzi, la qualificazione della compensazione come propria o impropria incide sulla rilevabilità d'ufficio e sulla necessità di allegazione/prova della sua tempestiva proposizione.
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