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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33147/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Pescara del 6.7.2023 che li aveva condannati, il primo in qualità di titolare della Di.Ma. Costruzioni s.n.c. e il secondo come dipendente, per il reato ex art. 256, secondo comma lett. a) d.lgs. 152/2006 (smaltimento illecito di rifiuti da sfabbricidi) per fatti del 6.2.2019. Hanno articolato tre motivi: 1) contestazione della responsabilità materiale e dell'elemento psicologico, sostenendo che non esistono prove concrete del comportamento di sversamento (testimone non avrebbe visto lo sversamento; polizia municipale non avrebbe accertato la tipologia dei rifiuti; difesa aveva prodotto il formulario che attestava smaltimento regolare; presenza di accumuli preesistenti e di più ditte operanti nell'area); 2) insussistenza dell'elemento soggettivo, essendo la reazione del Mazzocchetti alla diffida (alzata di spalle) non indice di volontà di disfarsi dei rifiuti; 3) in via subordinata, riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della successiva bonifica dell'area.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la conversione dell'appello in ricorso per Cassazione non esoneri il ricorrente dall'osservanza dei requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione; le doglianze formulate miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie (richieste di assoluzione o di riduzione della sanzione sulla base di diversa lettura delle prove), profilo non sindacabile in sede di legittimità se non indicandosi specifici vizi di diritto o nullità tali da inficiarne la decisione. Non essendo stati indicati vizi di diritto rilevanti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 2, lett. a)

    La norma è stata applicata per ritenere integrato il reato di smaltimento illecito di rifiuti (sfabbricidi) in area pubblica; la Corte non ha riesaminato il giudizio di fatto ma ha confermato che il primo giudice ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato.

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Richiamato per spiegare l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e la conseguente conversione dell'appello in ricorso per cassazione, che tuttavia non dispensa il ricorrente dall'osservanza dei requisiti del ricorso per Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Riferito in relazione al meccanismo di conversione dell'impugnazione (da appello a ricorso per cassazione) e al principio di conservazione degli atti, con la precisazione che la conversione non autorizza deroghe alle regole proprie del rimedio effettivamente esperibile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4, sent. n. 5291/2003; Sez. 1, n. 2846/1999)

    Richiamate come precedenti che affermano che la conversione dell'impugnazione non consente di eludere i requisiti di forma e sostanza dell'impugnazione che si intende esperire; confermano il principio che la Cassazione non è sede di merito.

Massime di principio

  • La conversione di un appello in ricorso per Cassazione è possibile quando l'appello è improcedibile, ma il ricorso così ottenuto deve rispettare integralmente i requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione.
  • La Corte di cassazione non è competente a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il merito: le doglianze che chiedono una rivalutazione fattuale o probatoria sono inammissibili a meno che non evidenzino un vizio di diritto (contraddittorietà palese, illogicità manifesta, erronea applicazione di norme) che possa giustificare l'intervento di legittimità.
  • Nei procedimenti per reati ambientali, la difesa deve preservare e documentare tempestivamente la prova dell'avvenuto smaltimento regolare (formulari, ricevute, testimonianze efficaci) e, se il ricorso è destinato alla Corte di cassazione, trasformare le questioni probatorie in censure di diritto o di vizio logico-giuridico per evitare l'inammissibilità.
  • La presentazione di motivi meramente di fatto, espressi come richieste assolutorie o di valutazione alternativa delle prove, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità in Cassazione.
  • Il giudice può comminare spese processuali e imporre somme alla Cassa delle ammende quando rileva profili di colpa nella scelta impugnatoria (es. ricorso manifestamente inammissibile o infondato sul piano procedurale).

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