Cassazione Penale, Sentenza n. 16519/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Papaianni ha chiesto la concessione della liberazione anticipata relativa a nove semestri (sette tra 2013-2017 e due in parte nel 2021-2022). Il magistrato di sorveglianza di Rovigo aveva respinto la richiesta e il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo: nonostante la condotta carceraria positiva, risultano gravi indizi (ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Catanzaro del 12/12/2019) secondo cui il detenuto, dopo la scarcerazione del 2017, avrebbe ripreso attività associative di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e altri reati (art. 629 c.p.). Per la Corte, il comportamento extramurario post-scarcerazione dimostra che l'adesione al trattamento rieducativo è stata meramente formale, giustificando il diniego anche per i semestri antecedenti. Il ricorrente contestava l'assenza di una valutazione specifica semestre per semestre, la natura provvisoria degli addebiti e la necessità di un autonomo esame degli elementi; sosteneva inoltre che una precedente assoluzione impedisce di retrodatare la responsabilità. Il Tribunale ha invece ritenuto legittimo valutare gli indizi anche se provvisori e considerare la ripresa di attività criminale post-scarcerazione ai fini della valutazione complessiva della rieducazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la commissione di gravi reati dopo la scarcerazione può incidere negativamente sulla valutazione della partecipazione all'opera rieducativa e giustificare il diniego della liberazione anticipata anche per periodi di detenzione precedenti alla condotta extramuraria. È stato ribadito che il giudice di sorveglianza può prendere in considerazione elementi provvisori (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, contatti accertati) per valutare la meritevolezza dei benefici penitenziari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato associativo di tipo mafioso, contestato nell'ordinanza cautelare, è stato ritenuto di particolare gravità e idoneo a dimostrare il permanere di logiche criminali tali da inficiare la sincerità della partecipazione al trattamento rieducativo
Il riferimento a reati collegati alla violenza/estorsione (o ad altra fattispecie prevista dall'articolo) è richiamato come elemento della gravità complessiva del comportamento post-scarcerazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano le ragioni di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge, invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tali lettere
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022)
Principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, il comportamento extramurario tornato alla luce dopo la custodia cautelare può essere rilevante e incidere sul giudizio complessivo sulla rieducazione, anche se durante la detenzione non si sono rilevati illeciti disciplinari
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999 e Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996)
Conferma che nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare fatti che costituiscono ipotesi di reato senza attendere la definizione del relativo processo penale; il giudizio può essere 'incidentale e allo stato degli atti'
Massime di principio
- La commissione di gravi reati dopo la scarcerazione può compromettere la concessione di benefici penitenziari anche per periodi di detenzione antecedenti: il giudizio sulla rieducazione è complessivo e considera il comportamento extramurario
- La buona condotta in carcere non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare una adesione reale e non meramente formale al trattamento rieducativo, specialmente se vi sono indizi di attività criminale ripresa all'esterno
- Il giudice della sorveglianza può prendere in esame elementi cautelari o provvisori (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, ordinanze cautelari) per valutare la meritevolezza dei benefici, senza necessità di una precedente condanna definitiva
- Se si intende contestare la rilevanza di addebiti provvisori, è necessario fornire elementi che contrastino efficacemente quegli indizi o dimostrino, con riscontri concreti, il percorso rieducativo effettivo
- Quando il diniego viene retrodatato a semestri precedenti in ragione di comportamenti successivi, il giudice dovrebbe motivare in modo adeguato e specifico perché la condotta extramuraria riverbera effetti negativi sui periodi precedenti
- In situazioni analoghe è prudente allegare e documentare: partecipazione a programmi trattamentali certificati, valutazioni psicologiche/rieducative positive e ogni elemento probatorio che dimostri cambiamento persistente, al fine di contrastare efficacemente indizi di ripresa criminale
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