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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01235/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente sosteneva che il decreto non gli fosse mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo all'ufficio competente della Procura; con il secondo motivo deduceva che la cancellaria non aveva mai comunicato, né telematicamente né in forma cartacea, il provvedimento di liquidazione, richiamando un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili, rilevando anzitutto la carenza di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso. Nel merito ha poi ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, osservando che la comunicazione può avvenire anche in forma equipollente idonea a rendere effettiva la conoscenza del provvedimento; nel caso concreto, l'annotazione "al visto PM" nel fascicolo era stata considerata sufficiente a far entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ne consegue che l'opposizione, proposta oltre trenta giorni dopo tale momento e comunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., era tardiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e che, comunque, le doglianze non cogliessero la ratio della decisione impugnata, perché il giudice di merito aveva correttamente individuato un'idonea forma di conoscenza del provvedimento e aveva quindi fatto decorrere il termine di opposizione da quel momento. La Corte ha inoltre ribadito che, per i provvedimenti a contenuto decisorio non notificati o comunicati, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. In conseguenza dell'inammissibilità, nulla è stato disposto per le spese; è stato però dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore

  • art. 136 c.p.c.

    indicato insieme all'art. 702-bis c.p.c. come parametro del sistema di comunicazione del provvedimento, suscettibile anche di modalità equipollenti

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale norma del rito sommario rispetto alla quale la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio e operante quale termine lungo di impugnazione anche in mancanza di comunicazione o notificazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'omessa esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra causa di inammissibilità del ricorso stesso.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere realizzata anche mediante forme equipollenti, purché sia assicurata la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione o impugnazione, rileva il momento in cui il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, non essendo necessaria una formale notificazione se una diversa modalità consente comunque la conoscenza effettiva.
  • Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati notificati o comunicati.
  • Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non valgono, di per sé, a escludere la decorrenza del termine se il provvedimento risulta comunque conoscibile per una modalità equipollente.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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