Cassazione Penale, Sentenza n. 40079/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto carenza e illogicità della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che l'età (74 anni), le condizioni di salute e il comportamento corretto tenuto durante la detenzione domiciliare avrebbero dovuto escludere o attenuare le esigenze cautelari; inoltre si è sostenuto che le numerose visite mediche renderebbero incompatibili gli arresti domiciliari.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Bologna avesse motivato adeguatamente: le ragioni di salute non risultavano documentate; l'età e il tempo trascorso in custodia domiciliare non erano idonei, alla luce della gravità del fatto e dei precedenti, a escludere il rischio di reiterazione; il comportamento osservante alle prescrizioni della misura non è, di per sé, elemento decisivo per escludere le esigenze cautelari. Inoltre la censura sull'incompatibilità con le visite mediche è stata ritenuta inesaminabile in sede di legittimità e le autorizzazioni eventuali rientrano nella discrezionalità prevista dall'art. 284 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma processuale che disciplina il gravame in materia cautelare; il ricorso è stato trattato nel suo prescritto rito e dichiarato infondato.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che incrimina le condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti; il fatto contestato (acquisto di circa 614,59 grammi di eroina) è stato ritenuto particolarmente grave ed è stato valutato ai fini cautelari.
sentenza ai sensi dell'art. 444
Richiami alla definizione del procedimento con patteggiamento o al giudizio abbreviato consensuale; nel caso era stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444 in primo grado.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio sulle esigenze cautelari relativo all'adeguatezza delle misure: la Corte richiede un giudizio prognostico fondato su elementi specifici (fatto, motivazioni e personalità) per concludere che gli arresti domiciliari siano insufficienti a prevenire la reiterazione; non basta il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni.
Prevede la possibilità di autorizzazioni per l'esecuzione di attività compatibili con gli arresti domiciliari (es. visite mediche); la giustificazione della incompatibilità per le numerose autorizzazioni è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non fonde un vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità se non documentata.
Massime di principio
- La semplice età avanzata e l'osservanza formale delle prescrizioni della misura cautelare non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o il rischio di reiterazione; servono elementi concreti e specifici che indichino un mutamento prognostico.
- Le ragioni di salute invocate per ottenere revoche o sostituzioni della misura devono essere documentate con certificazioni e referti medici precisi; dichiarazioni generiche o non comprovate non bastano.
- La gravità del reato e i precedenti penali restano fattori determinanti nella valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione e possono giustificare il mantenimento di misure più afflittive anche se il soggetto ha osservato le prescrizioni.
- La discrezionalità del giudice sulle autorizzazioni per motivi di salute (art. 284 c.p.p.) rende poco efficace la censura sulla presunta incompatibilità degli arresti domiciliari con le visite mediche, a meno che non vi sia documentazione che dimostri l'impossibilità pratica di ottenerle o un abuso sistematico del rimedio autorizzativo.
- Per impugnare con successo provvedimenti cautelari è utile proporre elementi nuovi, specifici e documentati (nuove perizie mediche, cambiamenti di situazioni personali o fatti obiettivi che riducano il rischio di reiterazione) che possano cambiare il giudizio prognostico originario.
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