Cassazione Penale, Sentenza n. 29509/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di impugnazione: carenza di motivazione della Corte territoriale in relazione alla responsabilità penale dell'imputato. Il ricorrente contestava la mancanza di prove circa la volontà di usare come uti dominus il veicolo oggetto del reato e sosteneva che mancasse la motivazione sul punto nella sentenza di primo grado; chiedeva, in sostanza, l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insufficienza di prova e ragionevole dubbio sulla responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e aspecifico: il ricorrente si è limitato a riprodurre il motivo d'appello senza svolgere una critica argomentata e senza indicare specifiche carenze logiche o di fatto nella motivazione delle decisioni di merito. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno ritenuto provata l'appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) sulla base del trattenimento del mezzo nonostante l'obbligo di restituzione e anche dopo diffida. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In precedenza il Tribunale di Monza lo aveva condannato a mesi 8 di reclusione e euro 400,00 di multa, sentenza confermata in appello.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare il reato di appropriazione indebita: i giudici di merito hanno ritenuto che il trattenimento del veicolo oggetto di leasing, anche dopo diffida a restituirlo, integrasse gli elementi costitutivi del reato.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La norma, invocata dalla difesa per ottenere l'assoluzione, non è stata ritenuta applicabile perché il ricorrente non ha fornito una confutazione specifica e argomentata delle valutazioni probatorie dei giudici di merito; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da sollevare un ragionevole dubbio sulla responsabilità.
La norma è stata richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (euro 3.000), ritenendo sussistere profili di colpa nella presentazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede che il ricorso contenga una critica argomentata e specifica: la mera riproduzione del motivo di appello determina l'inammissibilità.
- Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi, possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale; la Cassazione valuta la completezza e la razionalità complessiva della motivazione risultante dall'insieme.
- I giudizi di fatto e le valutazioni di prova compiute dai giudici di merito sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità manifeste, contraddizioni o violazioni dei canoni logici; semplici apprezzamenti di fatto non sono riconsiderati.
- Per ottenere un'assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. è necessario indicare in modo puntuale e argomentato le ragioni per le quali le risultanze probatorie non reggono; le affermazioni generiche di insufficienza probatoria sono inadeguate.
- Il ricorso in Cassazione presenta rischi economici se ritenuto inammissibile o infondato: pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, ammende a favore della Cassa delle Ammende.
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