Cassazione Civile, Ordinanza n. 26038/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Nel giudizio di merito alcuni soggetti hanno convenuto davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici una persona fisica, poi ricorrente in Cassazione, chiedendo la restituzione al demanio collettivo del Comune di Vieste di alcuni terreni in agro del medesimo Comune. La domanda era fondata sull’assunto che tali terreni conservassero natura demaniale e che l’ordinanza commissariale di legittimazione del 1968, emessa in favore della dante causa della convenuta, fosse illegittima e quindi da disapplicare perché adottata in difetto dei presupposti di legge. La convenuta ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la domanda, in realtà, mirasse a rimettere in discussione un bene ormai legittimato e successivamente affrancato, con conseguente passaggio in proprietà allodiale e difetto assoluto di giurisdizione; in subordine ha sostenuto che, se si trattasse di impugnare l’ordinanza di legittimazione, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo, non al Commissario. Ha inoltre eccepito il difetto di terzietà del Commissario, poiché si sarebbe consentito al medesimo ufficio di sindacare un proprio atto amministrativo.
La decisione
La Corte ha respinto la tesi del difetto assoluto o relativo di giurisdizione del Commissario e ha affermato che la controversia rientra nella giurisdizione commissariale. Ha qualificato la domanda come azione di rivendica in favore della collettività, con accertamento incidentale e disapplicazione del provvedimento di legittimazione solo come profilo interno alla giurisdizione e di merito, non come impugnazione autonoma dell’atto amministrativo. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 29 l. 1766/1927 e della giurisprudenza consolidata, le controversie che richiedono l’accertamento della natura demaniale e dei diritti civici sulle terre appartengono al Commissario per gli usi civici, anche quando si chieda la restituzione del bene al demanio collettivo. Ha giudicato infondato anche il dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 29 l. 1766/1927 per asserita carenza di terzietà. Le spese del regolamento sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
norma utilizzata dalla parte ricorrente per chiedere la pronuncia sul riparto di giurisdizione prima della decisione di merito
art. 9 l. 1766/1927
richiamato per contestare i presupposti della legittimazione dei terreni gravati da uso civico
art. 29 l. 1766/1927
attribuisce al Commissario per gli usi civici la giurisdizione sulle controversie che richiedono l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e della qualità demaniale del suolo, comprese le rivendiche in favore della collettività
art. 111, co. 2, Cost.
la Corte esclude che la norma sia violata dal fatto che il Commissario possa conoscere della disapplicazione di atti emanati dal proprio ufficio, valorizzando la terzietà della persona fisica del giudice
art. 623, comma 1, lettera d), c.p.p.
citato in via analogica dalla Corte costituzionale per affermare che il requisito di terzietà riguarda il giudice-persona fisica e non necessariamente l’ufficio
d.p.r. 4 marzo 1969
atto di approvazione dell’ordinanza commissariale di legittimazione del 12 marzo 1968
Massime di principio
- La domanda di restituzione di terreni al demanio collettivo, quando presuppone l’accertamento della natura demaniale o dell’esistenza di diritti civici, rientra nella giurisdizione del Commissario per gli usi civici anche se la qualitas soli non sia espressamente contestata.
- La giurisdizione commissariale comprende anche il potere di disapplicare atti amministrativi incidenti sulla qualitas soli, se tale disapplicazione costituisce passaggio incidentale della domanda principale di accertamento o rivendica.
- Non vi è difetto assoluto di giurisdizione quando la controversia è comunque suscettibile di cognizione giurisdizionale statale; la questione se il diritto azionato sia o meno tutelabile appartiene al merito, non alla giurisdizione.
- La qualificazione della domanda dipende dal petitum sostanziale: una pretesa di annullamento di un provvedimento amministrativo segue il giudice amministrativo, mentre una rivendica del bene in favore della collettività con contestazione incidentale dell’atto resta devoluta al Commissario.
- Il principio di terzietà del giudice va valutato con riferimento alla persona fisica del magistrato giudicante e non è violato per il solo fatto che il plesso giurisdizionale sia chiamato a valutare atti emanati dal medesimo ufficio amministrativo in diversa veste.
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