Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34823/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso basato su quattro motivi: 1) censura della qualificazione in ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo mancanza del dolo di conoscere la provenienza illecita degli assegni denunciati come smarriti e contestando la valutazione probatoria che avrebbe ritenuto la sua versione "inverosimile"; 2) richiesta di riqualificazione in furto (art. 624 c.p.) ovvero contestazione della coesistenza di una negata derubricazione e della condanna per ricettazione; 3) doglianza sulla negata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., per la ricostruita abitualità della condotta contestata; 4) censura dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), con richiesta di valutazione favorevole alla esclusione della recidiva alla luce di precedenti collaborazioni e del lungo periodo di detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti e ha confermato la fondatezza delle valutazioni della Corte d'appello di Bologna. In particolare: è stato ritenuto provato che l'imputato era nella disponibilità dei tre assegni denunciati smarriti e li aveva usati come pagamento; la giurisprudenza consolidata indica che assegni e carte che conservano segni esteriori del possesso altrui mantengono l'altruità e chi se ne impossessa senza restituirli può integrare il furto, mentre la successiva circolazione integra la ricettazione; la spiegazione fornita dal Nicolì è stata ritenuta inattendibile e, per la natura degli assegni, poteva ritenersi conoscibile la provenienza illecita; la Corte ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità perché la condotta è stata valutata abituale (art. 131-bis, quarto comma) e ha correttamente motivato l'applicazione della recidiva come indice di pericolosità sociale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, conferma della condanna (2 anni di reclusione e € 600 di multa), condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La corte ha confermato che la detenzione e la successiva messa in circolazione di assegni che conservano segni esteriori di legittimo possesso altrui integra il reato di ricettazione quando il possessore non offre una spiegazione attendibile dell'origine illecita.

  • art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite, depenalizzato)

    La difesa sosteneva che si trattasse di appropriazione di cose smarrite (art. 647), ma la Corte ha richiamato l'orientamento che, per assegni e carte con chiari segni di altruità, l'impossessamento integra furto o, per la successiva cessione, ricettazione; la depenalizzazione dell'art. 647 non esclude l'accertamento di reati diversi.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impossessamento iniziale di assegni che conservano segni esteriori del possesso altrui può integrare il furto; tuttavia, quando non è provato il coinvolgimento nel furto originario ma è provata la detenzione e cessione, opera la ricettazione.

  • art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità)

    La Corte ha ritenuto applicabile il criterio dell'abitualità (quarto comma) per escludere la tenuità: l'abitualità sussiste quando l'autore ha commesso almeno due reati della stessa indole anche successivamente al fatto in esame, quindi la ricorrenza di precedenti simili legittima il rifiuto dell'esclusione.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte d'appello ha motivato l'applicazione della recidiva come indice di pericolosità sociale, valutazione ritenuta dalla Cassazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, purché motivata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso)

    Norma procedurale che disciplina le deduzioni con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione; la Corte l'ha applicata per esaminare i motivi presentati e ha dichiarato il ricorso inammissibile per infondatezza o non consentibilità di alcuni motivi.

  • art. 616, comma 1, c.p.p. (condanna alle spese del procedimento)

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione; applicata unitamente all'ammenda per inammissibilità con profili di colpa.

  • Giurisprudenza citata (orientamento consolidato: Slavov, Zaiti, Ensabella, Gorini, Occigano)

    Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 (Slavov); Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013 (Zaiti); Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011 (Ensabella); Sez. 2, n. 8109 del 26/04/2000 (Gorini); Sez. 2, n. 11034 del 16/06/1999 (Occigano)

    Tali precedenti affermano che assegni e carte che mantengono segni esteriori di legittimo possesso devono considerarsi altrui e che la successiva circolazione costituisce ricettazione; la Corte ha fatto esplicito richiamo a questo orientamento per rifiutare le censure.

  • Giurisprudenza citata (Kebe, Tushaj, Calibè, Li Trenta e altre sentenze su recidiva e abitualità)

    Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 (Kebe); Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj); Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè); Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 (Li Trenta)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali su: onere di fornire spiegazione attendibile per l'origine del possesso (Kebe), significato dell'abitualità e dei criteri per l'operatività dell'art. 131-bis (Tushaj), e principi di valutazione della recidiva e dei criteri di discrezionalità giudiziale (Calibè, Li Trenta). La Cassazione ha applicato tali principi nel dichiarare infondati i motivi del ricorso.

Massime di principio

  • La detenzione e la successiva messa in circolazione di assegni o carte che conservano segni esteriori del possesso legittimo altrui può integrare la ricettazione, anche se non è provato il coinvolgimento nel furto originario.
  • La denuncia di smarrimento da parte del traente non esclude automaticamente la configurazione di furto o di ricettazione: la valutazione dipende dalla natura dell'oggetto e dagli elementi probatori sulla provenienza e sulla condotta del possessore.
  • La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta in via indiziaria dalla natura dell'oggetto (es. assegni, carte) e dall'assenza di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.
  • L'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. può essere preclusa quando sussiste una valutazione di abitualità della condotta, che si fonda su precedenti di analoghe fattispecie anche se non necessariamente configuranti la recidiva formale.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra reati precedenti e fatto in esame e motivare la rilevanza della recidiva come indice di pericolosità sociale; tale valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito e difficilmente revocabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.