Cassazione Penale, Sentenza n. 34823/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso basato su quattro motivi: 1) censura della qualificazione in ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo mancanza del dolo di conoscere la provenienza illecita degli assegni denunciati come smarriti e contestando la valutazione probatoria che avrebbe ritenuto la sua versione "inverosimile"; 2) richiesta di riqualificazione in furto (art. 624 c.p.) ovvero contestazione della coesistenza di una negata derubricazione e della condanna per ricettazione; 3) doglianza sulla negata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., per la ricostruita abitualità della condotta contestata; 4) censura dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), con richiesta di valutazione favorevole alla esclusione della recidiva alla luce di precedenti collaborazioni e del lungo periodo di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti e ha confermato la fondatezza delle valutazioni della Corte d'appello di Bologna. In particolare: è stato ritenuto provato che l'imputato era nella disponibilità dei tre assegni denunciati smarriti e li aveva usati come pagamento; la giurisprudenza consolidata indica che assegni e carte che conservano segni esteriori del possesso altrui mantengono l'altruità e chi se ne impossessa senza restituirli può integrare il furto, mentre la successiva circolazione integra la ricettazione; la spiegazione fornita dal Nicolì è stata ritenuta inattendibile e, per la natura degli assegni, poteva ritenersi conoscibile la provenienza illecita; la Corte ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità perché la condotta è stata valutata abituale (art. 131-bis, quarto comma) e ha correttamente motivato l'applicazione della recidiva come indice di pericolosità sociale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, conferma della condanna (2 anni di reclusione e € 600 di multa), condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La corte ha confermato che la detenzione e la successiva messa in circolazione di assegni che conservano segni esteriori di legittimo possesso altrui integra il reato di ricettazione quando il possessore non offre una spiegazione attendibile dell'origine illecita.
art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite, depenalizzato)
La difesa sosteneva che si trattasse di appropriazione di cose smarrite (art. 647), ma la Corte ha richiamato l'orientamento che, per assegni e carte con chiari segni di altruità, l'impossessamento integra furto o, per la successiva cessione, ricettazione; la depenalizzazione dell'art. 647 non esclude l'accertamento di reati diversi.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impossessamento iniziale di assegni che conservano segni esteriori del possesso altrui può integrare il furto; tuttavia, quando non è provato il coinvolgimento nel furto originario ma è provata la detenzione e cessione, opera la ricettazione.
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità)
La Corte ha ritenuto applicabile il criterio dell'abitualità (quarto comma) per escludere la tenuità: l'abitualità sussiste quando l'autore ha commesso almeno due reati della stessa indole anche successivamente al fatto in esame, quindi la ricorrenza di precedenti simili legittima il rifiuto dell'esclusione.
La Corte d'appello ha motivato l'applicazione della recidiva come indice di pericolosità sociale, valutazione ritenuta dalla Cassazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, purché motivata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso)
Norma procedurale che disciplina le deduzioni con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione; la Corte l'ha applicata per esaminare i motivi presentati e ha dichiarato il ricorso inammissibile per infondatezza o non consentibilità di alcuni motivi.
art. 616, comma 1, c.p.p. (condanna alle spese del procedimento)
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione; applicata unitamente all'ammenda per inammissibilità con profili di colpa.
Giurisprudenza citata (orientamento consolidato: Slavov, Zaiti, Ensabella, Gorini, Occigano)
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 (Slavov); Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013 (Zaiti); Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011 (Ensabella); Sez. 2, n. 8109 del 26/04/2000 (Gorini); Sez. 2, n. 11034 del 16/06/1999 (Occigano)
Tali precedenti affermano che assegni e carte che mantengono segni esteriori di legittimo possesso devono considerarsi altrui e che la successiva circolazione costituisce ricettazione; la Corte ha fatto esplicito richiamo a questo orientamento per rifiutare le censure.
Giurisprudenza citata (Kebe, Tushaj, Calibè, Li Trenta e altre sentenze su recidiva e abitualità)
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 (Kebe); Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj); Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè); Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 (Li Trenta)
Richiami dottrinali e giurisprudenziali su: onere di fornire spiegazione attendibile per l'origine del possesso (Kebe), significato dell'abitualità e dei criteri per l'operatività dell'art. 131-bis (Tushaj), e principi di valutazione della recidiva e dei criteri di discrezionalità giudiziale (Calibè, Li Trenta). La Cassazione ha applicato tali principi nel dichiarare infondati i motivi del ricorso.
Massime di principio
- La detenzione e la successiva messa in circolazione di assegni o carte che conservano segni esteriori del possesso legittimo altrui può integrare la ricettazione, anche se non è provato il coinvolgimento nel furto originario.
- La denuncia di smarrimento da parte del traente non esclude automaticamente la configurazione di furto o di ricettazione: la valutazione dipende dalla natura dell'oggetto e dagli elementi probatori sulla provenienza e sulla condotta del possessore.
- La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta in via indiziaria dalla natura dell'oggetto (es. assegni, carte) e dall'assenza di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. può essere preclusa quando sussiste una valutazione di abitualità della condotta, che si fonda su precedenti di analoghe fattispecie anche se non necessariamente configuranti la recidiva formale.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra reati precedenti e fatto in esame e motivare la rilevanza della recidiva come indice di pericolosità sociale; tale valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito e difficilmente revocabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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