Cassazione Penale, Sentenza n. 43667/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato il diniego di restituzione della villa e del box, precedentemente sottoposti a sequestro preventivo e poi a confisca. Argomenti del ricorso: a) illegittimità della misura perché il vero provento del reato sarebbe stata la somma di denaro "ripulita" e non gli immobili acquistati dalla ricorrente; difetto di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati; b) la ricorrente è terza di buona fede e non avrebbe potuto conoscere l'utilizzo illecito delle somme (viziando così la misura ablativa). Ha contestato l'interpretazione data dal Tribunale del riesame circa il nesso tra le somme illecite, gli atti di trasferimento e l'acquisto degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la confisca e il sequestro preventivo sono stati legittimamente disposti perché gli immobili sono il risultato empirico della attività di riciclaggio e autoriciclaggio (ossia il "prodotto" della trasformazione delle somme illecite) e pertanto aggredibili ai sensi dell'art. 648‑quater cod. pen.; inoltre la ricorrente non è stata ritenuta terza di buona fede: il Tribunale aveva considerato congiuntamente elementi quali i legami familiari con il dominus della vicenda, la presenza dello zio al rogito, la produzione di documenti artefatti per ottenere il mutuo, il prezzo di compravendita molto inferiore al valore e il risultato pratico di riottenere un immobile pignorato in cui la ricorrente dimorava. Conseguentemente è stato confermato il diniego di restituzione e la confisca, e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per il sequestro preventivo dei beni ai fini della confisca quando sussiste il fumus e la pertinenzialità dei beni rispetto al reato.
Richiamata tra le norme a fondamento della statuizione ablativa; collegata al sistema delle misure patrimoniali e della confisca nei confronti dei beni connessi a reati.
Interpretata dalla Corte nel senso che gli immobili acquistati con somme di origine illecita costituiscono il "prodotto" della attività di riciclaggio/autoriciclaggio e sono quindi aggredibili e confiscabili ai sensi di questa norma.
Richiamato in relazione ai presupposti per considerare un terzo estraneo e di buona fede: la giurisprudenza e la Corte richiedono che il terzo non abbia ricavato vantaggi e non potesse, con l'ordinaria diligenza, conoscere l'utilizzo illecito del bene.
Norma procedurale richiamata quale rimedio di impugnazione (appello al giudice del riesame) contro i provvedimenti di sequestro preventivo; citata nel contesto dei riti e degli atti impugnati.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali e per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Beni acquistati con somme di provenienza illecita, anche se intestati a terzi, possono essere qualificati come prodotto della attività di riciclaggio/autoriciclaggio e quindi essere oggetto di sequestro preventivo e successiva confisca quando sussista un chiaro nesso di pertinenzialità.
- La sentenza di condanna degli autori dei reati collegati rafforza la prova del nesso tra le somme illecite e i beni; la valutazione del giudice di merito e del riesame ha peso decisivo in sede di Cassazione se supportata da motivazione congrua.
- Il terzo che si dichiara estraneo al reato e in buona fede deve fornire una prova rigorosa dell'assenza di vantaggi e dell'affidamento incolpevole; l'onere probatorio in tal senso non costituisce illegittima inversione dell'onere della prova penale.
- Elementi indiziari significativi (rapporti familiari con il 'dominusr', presenza di quella persona al rogito, uso di documentazione artefatta per ottenere finanziamenti, prezzo di compravendita anomalo, riacquisizione di immobile pignorato) indeboliscono fortemente la tesi della buona fede del terzo acquirente.
- Nelle operazioni complesse con passaggi intermedi di proprietà il criterio da applicare è la ricostruzione sistematica del circuito finanziario: se risulta che l'operazione ha realizzato la funzione tipica del riciclaggio (trasformare e reinserire valore illecito), il bene finale può essere considerato prodotto ed essere confiscato.
- La qualificazione corretta tra 'prodotto' e 'profitto' del reato è rilevante ma, anche quando il bene sia il risultato della trasformazione di denaro illecito, esso è comunque aggredibile ai fini della confisca.
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