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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11872/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei precedenti gradi, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur rimodulando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per concorso in furto in abitazione e per un ulteriore reato contestato con riferimento agli artt. 61 n. 2 c.p., 110 c.p. e 4 e 7 della L. n. 694/1974. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non correlata alle ragioni della decisione impugnata: la sentenza di merito aveva già esaminato la questione, qualificando la richiesta attenuante come pretestuosa e strumentale, poiché le accuse rivolte ai presunti correi non avevano consentito di individuare altri responsabili ma apparivano dirette a scaricare su altri le proprie responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.

    La deduzione della circostanza attenuante è stata reputata non scrutinabile in cassazione perché il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione per il concorso di persone nel reato.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione per il reato ulteriore contestato.

  • artt. 4 e 7 L. n. 694/1974

    Disposizioni richiamate nella contestazione del reato ulteriore, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823

    È richiamato il principio per cui sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando sia formalmente articolato come censura di vizio di motivazione.
  • La doglianza sulla mancata concessione di una circostanza attenuante non può essere riproposta in cassazione in modo meramente reiterativo, se la decisione di merito l'ha già disattesa con valutazione in fatto non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudice di merito qualifica come pretestuosa o strumentale la richiesta difensiva fondata su elementi fattuali già esaminati, la censura che non si misuri con tale motivazione è destinata all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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