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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34575/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione nel quale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione limitata alla liquidazione delle spese per violazione del minimo tariffario, la Corte d'appello di Perugia ha escluso dal computo il compenso per la fase istruttoria e di trattazione. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. nn. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che anche in assenza di istruttoria probatoria la fase di trattazione dovesse essere remunerata e che, quindi, la Corte territoriale avesse errato nel non liquidare il relativo compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio secondo cui, in generale, anche senza istruttoria probatoria la trattazione del processo può legittimare il compenso di fase, ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse stata una effettiva nuova trattazione in sede di rinvio: il giudice del rinvio era stato chiamato soltanto a ricalcolare le spese, senza svolgere attività riconducibile alla fase istruttoria/trattazione evocata. Conseguentemente, la doglianza non è stata considerata sussumibile nella fattispecie prospettata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale per la fase di trattazione/istruttoria, non è sempre necessario che si sia svolta istruttoria probatoria, potendo la sola trattazione del processo integrare la fase remunerabile.
  • Tuttavia, tale principio opera solo quando nel concreto vi sia stata una effettiva attività processuale riconducibile alla fase in questione; se il giudizio di rinvio è limitato al solo ricalcolo delle spese e non comporta una nuova trattazione, non può pretendersi la liquidazione del compenso di quella fase.
  • La censura che assume la mancata liquidazione di una fase processuale deve confrontarsi con l'effettiva attività svolta nel caso concreto e non con una formula astratta della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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