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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna pronunciata in appello sostenendo: 1) apparente e insufficiente motivazione della Corte d'appello (mancata motivazione "rafforzata" nel ribaltamento dell'assoluzione); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità, in particolare per la valutazione del mal funzionamento della sbarra di accesso e del sistema CRONO; 3) omissione di valutazione dell'offensività del reato (danno economico e dolo); 4-6) violazioni per mancata o selettiva rinnovazione istruttoria in appello (solo 3 testimoni su 10 e limitazione dei temi di indagine); 7) violazione delle norme processuali sugli estremi di ammissibilità e genericità dell'appello del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: a) la Corte Militare d'appello poteva riformare l'assoluzione senza una "motivazione rafforzata" quando la decisione di primo grado non conteneva una motivazione articolata; b) la rinnovazione istruttoria in appello è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e la selezione dei testi è stata adeguatamente motivata; c) le registrazioni della sbarra/CRONO, se risultanti, possono ritenersi attendibili in assenza di elementi concreti di clonazione o alterazione casuale; d) la doglianza sulla "compensazione" tra danno e ore prestate gratuitamente non è rilevante in sede penale. Conseguentemente il rigetto del ricorso conferma la statuizione d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e aveva condannato l'imputato per i residui episodi (periodo 31/08/2017 - 20/03/2019) alla pena indicata in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione istruttoria in appello può essere disposta ex officio ai sensi del comma 3 quando sia ritenuta necessaria; il comma 3-bis (ri-audizione per "motivi attinenti alla prova dichiarativa") non era applicabile nel caso concreto

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Le ordinanze istruttorie rese in udienza possono essere impugnate solo con l'impugnazione della sentenza; pertanto la motivazione implicita delle ordinanze può essere sviluppata in sentenza

  • art. 48 cod. pen. militare di pace

    ultima parte (attenuante contestuale citata)

    La Corte di merito ha riconosciuto attenuanti (comprese quelle previste dall'art. 48 u.c.) nella dosimetria della pena ritenendole prevalenti sulle aggravanti

  • artt. 591 c.2, 581 c.1 lett. c) e d), 581 c.1-bis cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella censura sulla genericità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto l'appello del P.M. sufficientemente specifico rispetto alle entrate non autorizzate contestate

Massime di principio

  • Se la decisione di primo grado è priva di una motivazione articolata, il giudice d'appello non è obbligato a fornire una "motivazione rafforzata" quando riforma l'assoluzione; può motivare normalmente la diversa valutazione
  • La rinnovazione istruttoria in appello è discrezionale: il giudice può limitare la riassunzione delle prove a quelle ritenute necessarie e motivare anche in via implicita la scelta, sviluppando le ragioni nella sentenza
  • Dati documentali di controllo accessi (es. sbarra/CRONO) sono presunzioni rilevanti e possono essere ritenuti attendibili salvo prova concreta e specifica di manutenzioni, malfunzionamenti sistematici o di "clonazione" del pass che ne comprometta l'attendibilità
  • La mera circostanza che il sistema possa aver avuto problemi di efficienza non comporta automaticamente la nullità o inutilizzabilità delle registrazioni: occorre dimostrare il nesso tra il malfunzionamento e i singoli episodi contestati
  • In tema di truffa (anche militare) la prova del dolo e del danno patrimoniale richiede elementi concreti che colleghino la condotta manipolatoria all'utilità economica ottenuta; tuttavia l'eventuale prestazione aggiuntiva di ore non giustifica penalmente la falsa attestazione delle presenze
  • Un appello del P.M. che individui con sufficiente precisione gli episodi contestati non è automaticamente inammissibile per "genericità"; la specificità dell'impugnazione va valutata rispetto al contenuto concreto del gravame
  • La selezione limitata di testimoni in rinnovazione istruttoria può essere legittima se la Corte motiva la pertinenza esclusiva di quei testi rispetto al punto specifico oggetto di revisione

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