Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna pronunciata in appello sostenendo: 1) apparente e insufficiente motivazione della Corte d'appello (mancata motivazione "rafforzata" nel ribaltamento dell'assoluzione); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità, in particolare per la valutazione del mal funzionamento della sbarra di accesso e del sistema CRONO; 3) omissione di valutazione dell'offensività del reato (danno economico e dolo); 4-6) violazioni per mancata o selettiva rinnovazione istruttoria in appello (solo 3 testimoni su 10 e limitazione dei temi di indagine); 7) violazione delle norme processuali sugli estremi di ammissibilità e genericità dell'appello del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: a) la Corte Militare d'appello poteva riformare l'assoluzione senza una "motivazione rafforzata" quando la decisione di primo grado non conteneva una motivazione articolata; b) la rinnovazione istruttoria in appello è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e la selezione dei testi è stata adeguatamente motivata; c) le registrazioni della sbarra/CRONO, se risultanti, possono ritenersi attendibili in assenza di elementi concreti di clonazione o alterazione casuale; d) la doglianza sulla "compensazione" tra danno e ore prestate gratuitamente non è rilevante in sede penale. Conseguentemente il rigetto del ricorso conferma la statuizione d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e aveva condannato l'imputato per i residui episodi (periodo 31/08/2017 - 20/03/2019) alla pena indicata in sede di merito.
Norme richiamate
La rinnovazione istruttoria in appello può essere disposta ex officio ai sensi del comma 3 quando sia ritenuta necessaria; il comma 3-bis (ri-audizione per "motivi attinenti alla prova dichiarativa") non era applicabile nel caso concreto
Le ordinanze istruttorie rese in udienza possono essere impugnate solo con l'impugnazione della sentenza; pertanto la motivazione implicita delle ordinanze può essere sviluppata in sentenza
art. 48 cod. pen. militare di pace
ultima parte (attenuante contestuale citata)
La Corte di merito ha riconosciuto attenuanti (comprese quelle previste dall'art. 48 u.c.) nella dosimetria della pena ritenendole prevalenti sulle aggravanti
artt. 591 c.2, 581 c.1 lett. c) e d), 581 c.1-bis cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura sulla genericità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto l'appello del P.M. sufficientemente specifico rispetto alle entrate non autorizzate contestate
Massime di principio
- Se la decisione di primo grado è priva di una motivazione articolata, il giudice d'appello non è obbligato a fornire una "motivazione rafforzata" quando riforma l'assoluzione; può motivare normalmente la diversa valutazione
- La rinnovazione istruttoria in appello è discrezionale: il giudice può limitare la riassunzione delle prove a quelle ritenute necessarie e motivare anche in via implicita la scelta, sviluppando le ragioni nella sentenza
- Dati documentali di controllo accessi (es. sbarra/CRONO) sono presunzioni rilevanti e possono essere ritenuti attendibili salvo prova concreta e specifica di manutenzioni, malfunzionamenti sistematici o di "clonazione" del pass che ne comprometta l'attendibilità
- La mera circostanza che il sistema possa aver avuto problemi di efficienza non comporta automaticamente la nullità o inutilizzabilità delle registrazioni: occorre dimostrare il nesso tra il malfunzionamento e i singoli episodi contestati
- In tema di truffa (anche militare) la prova del dolo e del danno patrimoniale richiede elementi concreti che colleghino la condotta manipolatoria all'utilità economica ottenuta; tuttavia l'eventuale prestazione aggiuntiva di ore non giustifica penalmente la falsa attestazione delle presenze
- Un appello del P.M. che individui con sufficiente precisione gli episodi contestati non è automaticamente inammissibile per "genericità"; la specificità dell'impugnazione va valutata rispetto al contenuto concreto del gravame
- La selezione limitata di testimoni in rinnovazione istruttoria può essere legittima se la Corte motiva la pertinenza esclusiva di quei testi rispetto al punto specifico oggetto di revisione
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