Cassazione Penale, Sentenza n. 32902/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati associativi e di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e connessi). Il ricorrente contestava: 1) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sosteneva che i tabulati telefonici e gli spostamenti non erano sufficienti a provare la partecipazione all'associazione e alle importazioni di cocaina, e che parte dell'epoca contestata coincideva con periodi in cui era ristretto in carcere o in detenzione domiciliare); 2) l'assenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura, richiedendo che fossero valutate misure meno afflittive alla luce di legami familiari e del tempo intercorso tra i fatti e l'esecuzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi impugnatori non superassero il vaglio di ammissibilità perché si limitavano a rivalutare fatti e valutazioni del giudice di merito. La Corte ha confermato che il Tribunale per il riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria non solo sui tabulati telefonici ma anche su intercettazioni, servizi di osservazione, arresti e sequestri: incontri sincronici con arrivi di carichi dall'Olanda, conversazioni che dimostravano consapevolezza e contributo economico all'acquisto, episodi di approvvigionamento per sostituire corrieri arrestati, cessione documentata di stupefacente, e persistenza di attività anche durante la detenzione domiciliare grazie ad autorizzazioni per allontanamenti lavorativi. Inoltre il Tribunale aveva motivato l'inidoneità di misure meno afflittive per il concreto e grave pericolo di reiterazione, valorizzando precedenti condanne rilevanti. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sulla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha dato rilievo al quadro indiziario (intercettazioni, tabulati, sequestri) per ritenere sussistenti gravi indizi di reità in relazione a più episodi di importazione, detenzione e cessione di cocaina.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi (incontri coordinati, contributi economici, ruoli nella logistica) siano idonei, a livello di gravità indiziaria, a configurare la partecipazione all'associazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
Richiamato come norma connessa ai reati principali (aggravamenti/quantificazioni); la decisione valorizza la ripetizione e la gravità delle condotte come fattori per l'applicazione della custodia.
Norma che disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile per colpa; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Precedente richiamato quale principio per la determinazione della misura da imporre in caso di inammissibilità; la Corte di legittimità l'ha considerata nel valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure sulla valutazione dei gravissimi indizi svolte dal giudice di merito sono guardate con riserva: la Suprema Corte verifica solo la congruità logica e giuridica della motivazione, non riconsidera i fatti.
- Tabulati telefonici integrati da intercettazioni, servizi di osservazione, arresti e sequestri possono costituire un quadro indiziario grave e coerente per la misura cautelare, soprattutto se gli incontri sono temporaneamente sincronizzati con arrivi di carichi di droga.
- La presenza di autorizzazioni a brevi allontanamenti durante detenzione domiciliare non esclude automaticamente la responsabilità o la capacità di continuare l'attività illecita; il giudice valuta le modalità e la durata degli incontri per escludere spiegazioni alternative plausibili.
- Precedenti condanne per reati analoghi e comportamenti che dimostrano sfruttamento di situazioni detentive per continuare l'attività criminale rafforzano la fondatezza delle esigenze cautelari e la possibile inidoneità di misure non detentive.
- La mera distanza temporale tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura cautelare non impedisce l'applicazione della custodia se rimangono elementi che fanno ritenere un concreto pericolo di reiterazione.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, non soltanto proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
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