Cassazione Penale, Ordinanza n. 25708/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con i primi tre motivi ha censurato il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di giudizio abbreviato, lamentando la lesione del diritto di difesa derivante dallo svolgimento del giudizio in forma cartolare e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con i motivi quarto, quinto e sesto ha contestato l'integrazione del delitto contestato, sostenendo una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale. Con i motivi settimo e ottavo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. Con il nono motivo ha dedotto la prescrizione del reato, sostenendo che il fatto commesso il 3 aprile 2018 fosse ormai estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i primi tre motivi perché privi di effettive censure specifiche e, comunque, manifestamente infondati nella parte relativa al rito abbreviato e alla particolare tenuità del fatto; ha ritenuto reiterativi e in parte meramente fattuali i motivi sull'integrazione del reato, sulla pena e sulle attenuanti generiche, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e completo. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché la recidiva contestata impediva l'estinzione del reato e la data di prescrizione era indicata al 3 luglio 2029. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla configurabilità del delitto è stata respinta perché le questioni erano già state correttamente risolte dalla Corte di appello, con apprezzamento logico e completo delle risultanze probatorie.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile, anche in ragione dell'abitualità della condotta desunta dai plurimi precedenti penali caratterizzati da violenze e minacce.
La recidiva contestata è stata valorizzata ai fini dell'esclusione della prescrizione del reato.
La pronuncia non riporta norme processuali specifiche oltre ai principi sulla genericità del ricorso e sull'inammissibilità delle censure reiterative.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non contiene una precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica, ma si limita a riproporre doglianze assertive o già esaminate dai giudici di merito.
- La richiesta di rito abbreviato non può essere riproposta oltre la fase processuale in cui è consentita; il mutamento del giudice dopo il rigetto della richiesta non determina la regressione del procedimento alle questioni preliminari già superate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta abituale, che può essere desunta dai precedenti penali specificamente caratterizzati da violenze o minacce.
- Le censure che si limitano a contrapporre una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta in sentenza sono inammissibili in cassazione quando la motivazione di merito sia logica e completa.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se il termine non è maturato per effetto della recidiva contestata o di altri elementi che incidono sul calcolo del termine estintivo.
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