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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33281/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato giudicato per il reato di molestie, asseritamente commesso il 16 settembre 2017 nei confronti della persona offesa. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 23 dicembre 2022, aveva riconosciuto la responsabilità penale e disposto statuizioni civili, applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 7 ottobre 2025, aveva invece assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste e revocato le statuizioni civili. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 660 c.p. e illogicità della motivazione, contestando l'esclusione dell'elemento soggettivo sulla base della mera esistenza di un presunto disturbo e di un conflitto di vicinato; il secondo denunciava violazione dell'art. 530 c.p.p., vizio di motivazione e mancato confronto con la decisione di primo grado, nonché erronea applicazione degli artt. 190, 192 e 194 c.p.p.; il terzo deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle deposizioni testimoniali. Successivamente, in data 11 maggio 2026, il difensore della parte civile ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Sono inoltre intervenuti remissione e accettazione della remissione di querela, rispettivamente il 26 maggio e il 5 giugno 2026. La Corte ha deciso sulla base della rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha conseguentemente disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la misura indicata nel dispositivo, il cui importo non emerge dal testo trasmesso. La sentenza d'appello, con l'assoluzione dell'imputato e la revoca delle statuizioni civili, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    La parte civile ha contestato la qualificazione giuridica e la valutazione dell'elemento soggettivo del reato di molestie; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia.

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza di primo grado viene richiamata come decisione che aveva riconosciuto la responsabilità penale applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 530 c.p.p.

    La parte civile ha denunciato l'erronea applicazione della norma sull'assoluzione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato dalla parte civile con riguardo alla valutazione dell'attività probatoria; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla parte civile con riguardo alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni testimoniali; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 194 c.p.p.

    Richiamato dalla parte civile con riguardo alla prova testimoniale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per il motivo relativo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., impedendo l'esame dei motivi dedotti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza che rilevi la specifica causa dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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