Cassazione Penale, Ordinanza n. 08368/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Nel ricorso, e poi con memoria, ha insistito per una diversa valutazione della prova e ha dedotto un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Dalla sentenza emerge che la vicenda concreta riguardava un'attività decettiva finalizzata all'incameramento di somme di denaro versate da un acquirente in buona fede, mediante la creazione di due falsi contratti e la conseguente inattività dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente adeguata nel porre in evidenza il dolo della truffa e la finalizzazione dell'operazione all'incasso delle somme tramite i falsi contratti. Il ricorso è stato anche giudicato manifestamente infondato perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e disattese. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come base del reato di truffa contestato; la Corte ribadisce che la motivazione di merito aveva correttamente individuato il dolo e la finalizzazione decettiva all'incameramento delle somme.
È implicitamente richiamato nella parte in cui la Corte condanna il ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Le Sezioni Unite sono citate a sostegno del principio per cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto a quella del giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già sollevate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specificamente riferita alla decisione impugnata.
- Nel reato di truffa, la finalizzazione dell'attività decettiva all'incameramento di somme può essere desunta dalla complessiva ricostruzione fattuale e dall'uso di artifici, come la predisposizione di falsi contratti.
Come è indicizzato
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