Sentenza del 14/02/2019 n. 4400 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione fosse incorsa in un errore di fatto per avere ignorato una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società, ritenuta dalla ricorrente favorevole e idonea a fornire prova contraria rispetto all'accertamento tributario. La Corte ha rilevato che tale sentenza non era stata esaminata perché la relativa produzione documentale era inammissibile e che, inoltre, i precedenti motivi di ricorso erano stati respinti per vizi processuali nella loro formulazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che l'omessa considerazione di un documento non validamente prodotto potesse costituire errore di percezione o svista revocatoria. Ha inoltre ritenuto mancante la decisività dell'errore, poiché i motivi del precedente ricorso erano stati rigettati per essere stati formulati come censure di fatto nell'ambito dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché secondo il corretto parametro processuale. A. S.r.l. è stata condannata al pagamento di 7.800 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Amministrazione finanziaria ritiene che i dati dichiarati non siano attendibili o risultino incomplete o inesatte le scritture contabili, procedendo al recupero del maggior imponibile.
Disciplina la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L'errore deve consistere in una svista percettiva su un fatto incontestato e decisivo, non in una scelta giuridica o nella mancata valutazione di un documento non ritualmente acquisito.
Limita la produzione di nuovi documenti in Cassazione ai casi previsti dalla norma, in particolare ai documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o la nullità della sentenza. Una sentenza penale non passata in giudicato e non validamente producibile non può essere utilizzata per fondare la revocazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non è il parametro corretto per contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una vera svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, non per contestare il modo in cui il giudice ha interpretato il diritto o valutato le prove.
- Un documento non prodotto ritualmente o dichiarato inammissibile non può fondare un errore revocatorio: il giudice non è tenuto a esaminare materiale processuale che non può essere utilizzato.
- La decisività dell'errore deve essere concreta: se la decisione si fonda su una ragione autonoma, come l'inammissibilità o la non corretta formulazione dei motivi, l'eventuale errore su un altro elemento non consente la revocazione.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra violazione di legge, valutazione dei fatti e omesso esame di un fatto decisivo; l'utilizzo del parametro processuale errato può determinare il rigetto o l'inammissibilità del motivo.
- Una sentenza penale favorevole al contribuente o al suo rappresentante non produce automaticamente effetti decisivi nel giudizio tributario, soprattutto se non è passata in giudicato e se non è stata validamente acquisita al processo.
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