Cassazione Penale, Ordinanza n. 01894/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso nel merito sulla responsabilità già definita con l'applicazione della pena richiesta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del G.U.P. che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata in relazione a un reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e ad altro reato non specificato nel testo. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che, nei casi di patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica è ammesso solo quando la qualificazione appaia, con immediatezza e in modo palese, eccentricamente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione, verificando il vizio soltanto sulla base dell'imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, tale vizio non emergeva; inoltre il ricorso è stato ritenuto generico e proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiesto e applicato il patteggiamento, con pena concordata tra imputato e pubblico ministero
delimita i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento, in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo quando l'errore sia immediatamente e ictu oculi percepibile come radicalmente incoerente con il capo di imputazione.
- In sede di controllo sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento, la verifica va compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso, senza riesame del merito.
- Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è inammissibile quando deduce in modo generico un vizio che non emerge dal testo degli atti rilevanti e risulta proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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