Cassazione Penale, Ordinanza n. 18746/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e sulla mancanza di autosufficienza del ricorso quanto alla dedotta asserita travisazione della prova.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di truffa. L'unico motivo di ricorso censurava la motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non avrebbe indicato con precisione gli elementi specifici posti a base della censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi. Inoltre, il ricorso è stato giudicato privo di autosufficienza perché richiedeva una nuova valutazione di prove asseritamente travisate senza trascrivere o allegare il testo degli atti probatori richiamati.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato oggetto della contestazione sostanziale, rispetto al quale il ricorso mirava a censurare la motivazione di condanna
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici; la censura deve indicare in modo puntuale gli elementi posti a base dell'impugnazione
base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguente alla genericità e alla carenza di specificità/autosufficienza
disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente contestare in modo assertivo la motivazione della sentenza impugnata senza indicare puntualmente gli errori denunciati.
- La deduzione di un vizio di travisamento della prova richiede la puntuale allegazione o trascrizione degli atti probatori rilevanti; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e il ricorso non individua con precisione i passaggi censurati, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rinnovata valutazione del materiale probatorio.
- La genericità del motivo e la richiesta di nuova valutazione del merito, senza adeguato supporto documentale, determinano l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento processuale.
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