Cassazione Penale, Ordinanza n. 07619/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, da un lato, una erronea valutazione del materiale probatorio e, dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. Dalla motivazione emerge che la censura probatoria mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito; quanto alla causa di non punibilità, la deduzione è stata ritenuta generica perché non supportata da elementi oggettivi idonei a far emergere un errore sul fatto tale da qualificare come arbitrario l'atto compiuto dal pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'apprezzamento della prova investissero profili riservati al giudice di merito e che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo, adeguato e logicamente coerente, con argomentazione fondata su corrette massime di esperienza e conforme a quella del Tribunale. Ha inoltre rilevato che la censura relativa all'art. 393-bis c.p. era del tutto generica, mancando elementi oggettivi per desumere un errore sul fatto idoneo a far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale. Ne è derivata, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è applicabile solo se emergono elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto, tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; una deduzione generica non è sufficiente.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito nell'apprezzamento delle fonti di prova, ove il ragionamento decisorio si fondi su corrette inferenze e su massime di esperienza plausibili.
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. richiede la presenza di elementi oggettivi dai quali desumere un errore sul fatto; in mancanza, la doglianza è generica e non può essere accolta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
- rami
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