Cassazione Civile, Ordinanza n. 29087/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rinvio in tema di trattamento di fine rapporto/indennità di buonuscita di alcuni dipendenti o ex dipendenti, i quali chiedevano la riliquidazione del trattamento con inclusione dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990-1992. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello della società e rigettato la domanda originaria. In cassazione i lavoratori hanno proposto un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sulle notificazioni degli atti processuali e sostenendo la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, perché eseguita presso indirizzi asseritamente sconosciuti, errati o inesistenti per alcuni di loro; hanno inoltre dedotto che non risultavano in atti cartoline di notifica o altre prove della ricezione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nella sentenza impugnata era espressamente affermato che il giudizio era stato riassunto regolarmente con notificazione alle parti, come prescritto nel giudizio di rinvio. A fronte di tale affermazione, i ricorrenti avrebbero dovuto formulare una censura specifica e autosufficiente, indicando con precisione gli elementi necessari per consentire alla Corte il controllo della doglianza senza dover procedere a generiche verifiche d'ufficio degli atti. Poiché si erano limitati ad affermazioni generiche circa la mancata ricezione della notifica, senza specificare le modalità di esecuzione rispetto alle risultanze anagrafiche, il motivo è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 137, 138, 139, 140, 143, 149, 150 e 151 c.p.c.
Sono richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità della notificazione; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, ma respinge la censura per difetto di specificità.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di nullità della notificazione deve essere dedotta con specificità e autosufficienza: la parte ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi di fatto e gli atti necessari a consentire il controllo della censura senza una ricerca esplorativa negli atti di causa.
- Se la sentenza impugnata afferma espressamente la regolarità della riassunzione e della notificazione nel giudizio di rinvio, la contestazione di tale passaggio richiede una critica analitica e documentata; la mera allegazione di mancata ricezione o di indirizzi errati, senza ulteriori precisioni, non è sufficiente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →