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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31427/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un avvocato che, nell'interesse della propria assistita, aveva presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati nei confronti del collega della controparte, rappresentando che questi aveva inviato alla cliente due raccomandate con richiesta di pagamento di somme di denaro entro breve termine e con prospettazione di un possibile giudizio penale in caso di mancato pagamento. La Corte di appello aveva confermato la condanna per diffamazione in danno del collega destinatario delle espressioni ritenute offensive. Nel ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta era scriminata ex art. 51 c.p. perché si era limitato a rivolgersi all'organo disciplinare competente per segnalare un comportamento ritenuto estorsivo o ricattatorio, nell'esercizio del diritto di critica e di segnalazione deontologica; ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della scriminante, poiché le espressioni usate nell'esposto erano finalizzate a sottoporre la condotta al vaglio del Consiglio dell'Ordine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il fatto non costituisse reato. La Corte ha richiamato il principio per cui l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati contenente critiche o espressioni anche aspre sulla correttezza professionale di un legale, quando finalizzato a sollecitare il controllo deontologico dell'organo competente, è scriminato dall'art. 51 c.p. come esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. Nel caso concreto, la qualificazione come "estorsivo" del contenuto della missiva non integrava diffamazione, poiché inserita in una segnalazione all'autorità disciplinare.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Viene evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Viene evocato come parametro del vizio di motivazione denunciato in cassazione.

  • art. 51 c.p.

    La Corte lo applica come causa di giustificazione, nella forma dell'esercizio del diritto di critica rivolto all'organo disciplinare competente.

  • art. 21 Cost.

    È richiamato come fondamento costituzionale della libertà di espressione e di critica, prevalente nel caso concreto rispetto alla tutela della reputazione.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale della dignità personale.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale della dignità personale e dell'eguaglianza.

Massime di principio

  • Non integra, di regola, il delitto di diffamazione l'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine professionale competente che contenga dubbi, perplessità o anche espressioni forti sulla correttezza deontologica di un professionista, quando l'intervento sia diretto a sollecitare il controllo disciplinare.
  • L'esercizio del diritto di critica, quando si traduca nella segnalazione di condotte ritenute scorrette ad un'autorità preposta alla valutazione deontologica, è scriminato ex art. 51 c.p. e trova copertura nell'art. 21 Cost.
  • La tutela della reputazione del professionista cede, nel bilanciamento operato in sentenza, di fronte alla libertà di critica e alla possibilità di attivare il controllo disciplinare, purché la comunicazione sia funzionale a tale finalità.
  • Ai fini della configurabilità della diffamazione, non è decisivo che l'esposto contenga espressioni negative o accusatorie, se il contesto mostra che esse sono rivolte all'organo competente per la verifica di eventuali violazioni deontologiche.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazione
RamiDelitti contro la persona
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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