Cassazione Penale, Sentenza n. 50252/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa di Simona Caracciolo impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura custodiale di maggiore rigore (carcere) con altra meno afflittiva, lamentando violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. In particolare la ricorrente aveva chiesto la sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. sulla base di presunti elementi di novità (fra cui la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un cugino a Roma, lontano dal contesto criminoso). La ricorrente era stata condannata in appello a 10 anni e 8 mesi per associazione (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), reati connessi al narcotraffico e diverse estorsioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che gli elementi addotti non fossero realmente nuovi, essendo già stati prospettati e valutati nei precedenti provvedimenti cautelari (provv. del 3 febbraio, 17 marzo e ordinanza del 4 aprile 2023). L'unico elemento temporale nuovo (il tempo aggiuntivo trascorso in custodia) è stato ritenuto irrilevante rispetto alla perdurante sussistenza e concretezza delle esigenze cautelari e alla gravità delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende, e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
La gravità delle condotte ascritte alla ricorrente (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stata richiamata come elemento significativo a favore della misura cautelare applicata, giustificando la permanenza in carcere.
Norma riferita al rimedio cautelare (appello cautelare); la Corte ha confermato che l'appello cautelare non poteva essere fondato in assenza di elementi nuovi non ancora valutati dal giudice procedente.
La ricorrente denunciava presunte violazioni di motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure infondate perché le argomentazioni erano già state adeguatamente esaminate nei precedenti provvedimenti.
Analoga richiamata dalla difesa in relazione alla motivazione; la Corte ha escluso il vizio rilevato, ritenendo logica e sufficiente la motivazione dei giudici precedenti.
Disciplina le istanze di sostituzione della misura cautelare per sopravvenuti elementi; la Corte ha precisato che tali istanze devono fondarsi su elementi effettivamente nuovi e non già esaminati, altrimenti la richiesta non supera il vaglio.
Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; applicazione delle pronunce previste in caso di inammissibilità.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte.
Massime di principio
- Le istanze di sostituzione della misura cautelare fondate sull'art. 299 cod. proc. pen. richiedono l'apporto di "novità" effettiva: elementi non già prospettati e valutati nei precedenti incidenti cautelari.
- Argomentazioni già esaminate e rifiutate in precedenti provvedimenti cautelari difficilmente possono costituire base valida per una nuova richiesta o per l'appello cautelare; la riproposizione formale delle stesse ragioni è destinata all'insuccesso.
- Il mero decorso del tempo in custodia non è di per sé sufficiente a mutare il quadro cautelare, salvo che non sia accompagnato da circostanze che incidano concretamente sulla valutazione del pericolo di fuga, della reiterazione del reato o dell'inquinamento probatorio.
- Proposte concrete di esecuzione della misura alternativa (es. domiciliari presso persona terza e in luogo estraneo al contesto criminale) devono essere supportate da elementi verificabili che dimostrino l'effettiva separazione dal contesto criminoso e l'adeguatezza delle garanzie.
- La gravità e la concretezza dei fatti addebitati (es. associazione per il traffico di stupefacenti, estorsioni) aumentano la soglia di prova necessaria a giustificare la sostituzione della misura: più gravi sono i reati, più difficile ottenere misure meno afflittive.
- Per evitare l'inammissibilità, la difesa dovrebbe concentrarsi su documentazione nuova e specifica (nuove prove, atti processuali sopravvenuti, mutamento giuridico o di fatto) e argomentare puntualmente in che modo tali elementi incidano sul rischio cautelare.
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