Cassazione Penale, Ordinanza n. 15447/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità, non confrontandosi con le rationes decidendi della sentenza d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e poi in appello per più episodi in continuazione relativi alla detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge: lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata. La Corte di cassazione rileva però che la censura è generica e aspecifica, perché si limita a riproporre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso le attenuanti generiche valorizzando la natura già tenue del fatto, la dimensione ridotta dell'attività di spaccio, il mancato accertamento del principio attivo, la posizione subordinata dell'imputato in un contesto comunque organizzato, nonché l'assenza di incensuratezza e la non giovanissima età dei concorrenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come norma incriminatrice per episodi di spaccio di lieve entità oggetto di condanna confermata in appello
l'inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
richiamata per il principio secondo cui il ricorso è inammissibile per genericità quando non si correla alla motivazione della decisione impugnata
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
richiamata per il principio di aspecificità del motivo che ignora le argomentazioni del provvedimento censurato
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per la possibilità di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o aspecifico, ossia quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente reiterare in sede di legittimità le stesse doglianze già formulate in appello: il ricorrente deve indicare in modo specifico quali passaggi della motivazione siano erronei o illogici e perché.
- La censura sulle circostanze attenuanti generiche non può essere accolta se si limita a opporre valutazioni difensive già esaminate dal giudice di merito senza censurare le ragioni concrete poste a base del diniego.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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