Cassazione Civile, Ordinanza n. 24303/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito per ottenere differenze retributive e altre competenze connesse a tre rapporti di lavoro a termine svolti tra il 2011 e il 2014 presso l'asilo nido aziendale della cooperativa. Chiedeva il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di retribuzione minima conglobata, tredicesima, ferie, festività, permessi retribuiti, TFR e indennità di maternità. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione della società, aveva ridotto l'importo eliminando le voci relative a ferie, festività e permessi non goduti, ritenendo non provati i fatti costitutivi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso tali indennità con motivazione ritenuta apparente e senza confrontarsi con prove documentali e testimoniali; (2) omessa valutazione delle buste paga quale errore processuale decisivo, anche in relazione al TFR; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio e che la controparte non avesse contestato buste paga, testimonianze e conteggi; (4) violazione di norme del CCNL cooperative sociali, degli artt. 2109, 2099 c.c. e 36 Cost., con riferimento al mancato riconoscimento delle differenze retributive, delle indennità sostitutive e al ricalcolo del TFR, oltre al principio del lordo nelle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente perché formulata in modo apodittico, senza indicare i fatti posti a base della decisione né le prove testimoniali e documentali utilizzate dal Tribunale e senza consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Ha richiamato il principio secondo cui le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e che, correlativamente, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di averle concesse. Accolto il primo motivo, sono stati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è ammissibile quando la motivazione della sentenza sia solo apparente e non renda percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel ricorso per denunciare l'omessa valutazione di prove documentali decisive, ma il motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato nel ricorso per la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., ma il motivo è stato assorbito.
Nel ricorso è stata dedotta la violazione della regola sull'onere della prova in relazione alla mancata fruizione di ferie, permessi e festività.
Nel ricorso è stato invocato il principio di non contestazione in relazione a buste paga, testimonianze e conteggi non contestati.
art. 59 C.C.N.L. coop sociali
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle pretese retributive della lavoratrice.
art. 60 C.C.N.L. coop sociali
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle pretese retributive della lavoratrice.
Richiamato nel quarto motivo quale norma sulle ferie e sul relativo diritto del lavoratore.
art. 36 Cost.
Richiamato nel quarto motivo quale parametro costituzionale della retribuzione e delle tutele connesse.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla determinazione della retribuzione e delle differenze retributive.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando si limita a formule apodittiche o a richiami astratti di principio senza confrontarsi con i fatti di causa e con le fonti di prova rilevanti, impedendo di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- In materia di ferie annuali retribuite, il lavoratore ha un diritto fondamentale e irrinunciabile all'indennità sostitutiva per le ferie non godute alla cessazione del rapporto; correlativamente, spetta al datore di lavoro provare di avere effettivamente consentito la fruizione delle ferie.
- Se la sentenza di merito riforma la decisione di primo grado su capi fondati su prove testimoniali e documentali, deve indicare le ragioni del diverso apprezzamento di tali prove; in mancanza, la decisione è viziata da motivazione meramente apparente.
- Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio decisivo che impone la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- Le differenze retributive e le voci accessorie collegate devono essere oggetto di una specifica valutazione delle risultanze istruttorie e dei criteri di calcolo adottati, non essendo sufficiente un richiamo generico alla mancanza di prova.
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