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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00756/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca, munita di titolo esecutivo contro un proprio debitore, aveva iniziato nel 2012 un’esecuzione forzata presso terzi pignorando i crediti che il debitore vantava verso alcune società commerciali a titolo di compenso per l’attività di sindaco. I terzi pignorati avevano dichiarato di non essere debitori del singolo professionista, sostenendo che i rapporti contrattuali erano stati intrattenuti con uno studio/associazione professionale di cui egli era socio e che quindi il compenso spettasse all’associazione. Il giudizio ex art. 548 c.p.c. era stato definito in primo grado e in appello in senso sfavorevole al creditore procedente, sul presupposto che lo statuto associativo prevedesse l’esclusività dell’attività verso l’associazione e la ripartizione degli utili in base alla redditività dei soci. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme civilistiche sulla prestazione d’opera professionale e sull’incarico di sindaco, sostenendo che l’incarico poteva essere conferito solo a persona fisica, che il credito al compenso restava in capo al professionista e che eventuali deleghe all’incasso o obblighi interni di riversamento all’associazione non spostavano la titolarità del credito né erano opponibili al creditore procedente; dall’altro, ha denunciato la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che lo statuto non attribuiva all’associazione la titolarità dei crediti professionali ma disciplinava solo l’esclusiva e la distribuzione interna degli utili.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva escluso la pignorabilità dei crediti professionali in capo al singolo sindaco/professionista. Ha chiarito che il sindaco di società per azioni può essere solo una persona fisica e che la prestazione resa è una prestazione d’opera professionale personale, sicché il relativo credito al compenso spetta al professionista. Ha inoltre affermato che la mera delega all’incasso, l’indicazione di pagamento o l’obbligo interno verso l’associazione professionale non trasferiscono la titolarità del credito e non sono opponibili al creditore del professionista. Quanto allo statuto associativo, la Corte ha ritenuto che le clausole richiamate disciplinassero soltanto esclusiva dell’attività e ripartizione interna degli utili, senza contenere una cessione dei crediti o un’attribuzione diretta della titolarità all’associazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è sviluppata una specifica interpretazione della Corte sulla norma

  • art. 1188 c.c.

    l’indicazione di pagamento o la delega all’incasso non fanno venir meno la qualità di creditore del titolare originario

  • art. 1362 c.c.

    il giudice di merito ha violato i criteri interpretativi attribuendo alle clausole statutarie un contenuto non desumibile dal testo

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza la natura di prestazione d’opera professionale personale

  • art. 2229 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte collega la prestazione al regime della professione intellettuale

  • art. 2232 c.c.

    la prestazione del sindaco-professionista deve essere eseguita personalmente

  • art. 2397 c.c.

    l’incarico di sindaco di s.p.a. può essere conferito solo a persona fisica

  • art. 548 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis

    indicato come base del giudizio di contestazione della dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi

Massime di principio

  • Il credito al compenso per un’attività professionale personalmente svolta appartiene, salvo cessione formale, al professionista che ha eseguito la prestazione, anche se egli aderisce a uno studio o associazione professionale.
  • Solo la cessione del credito trasferisce la titolarità del credito; la mera delega all’incasso, l’indicazione di pagamento o altri meccanismi di riscossione non estinguono la qualità di creditore in capo al titolare originario e non impediscono il pignoramento da parte dei suoi creditori.
  • Gli obblighi interni assunti dal professionista verso la propria associazione o studio, come il riversamento dei proventi in un fondo comune, sono inopponibili ai terzi creditori del professionista se non si traducano in un effettivo trasferimento del credito.
  • Nell’interpretazione dello statuto di uno studio o associazione professionale non è consentito attribuire alla clausola sull’esclusiva o sulla ripartizione interna degli utili un effetto di trasferimento della titolarità dei crediti se tale effetto non emerge dal testo.
  • Quando l’incarico professionale è per sua natura conferibile solo a una persona fisica, il relativo credito al compenso non può essere automaticamente imputato a un diverso centro di imputazione senza un titolo traslativo specifico.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveMandatoInadempimentoCessione del credito
RamiEsecuzioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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