Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Tivoli che ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti di Mattia Ferraresi con due diversi titoli: 1) sospensione concessa con sentenza del 7 luglio 2018 (per evasione) revocata perché il Ferraresi avrebbe commesso, entro il quinquennio dall'irrevocabilità, altri delitti (atti persecutori e resistenza) di cui è stata successivamente accertata la responsabilità; 2) sospensione concessa con sentenza del Tribunale di Rieti del 16 dicembre 2019 (confermata dalla Corte d'appello di Roma il 13 luglio 2023) ritenuta illegittima e quindi revocata dal G.I.P. in quanto, al momento della sua concessione, sussisterebbero precedenti ostativi che cumulativamente superano i limiti dell'art. 163 c.p., rendendo l'istituto non applicabile. Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge (artt. 168, commi 1 e 3, e 164 c.p.) e vizi di motivazione: in particolare si censura l'omessa specifica motivazione circa la "stessa indole" dei reati ai fini dell'art. 168, comma 1, n. 1, e si contesta che la revoca per illegittimità genetica (art. 168, comma 3) sia stata disposta senza una puntuale verifica documentale se le cause ostative fossero note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Rieti del 16/12/2019 (confermata il 13/07/2023) e ha annullato l'ordinanza impugnata in quella parte, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Tivoli (in diversa persona fisica). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la revoca della sospensione relativa alla sentenza del 7/7/2018 è stata ritenuta corretta e confermata, poiché trattandosi di delitti la commissione di nuovo delitto costituisce causa automatica di revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. La Corte ha inoltre richiamato principi consolidati: il riferimento temporale per l'art. 168, comma 1, è la data di commissione del nuovo reato (non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta) e, quanto alla revoca per illegittimità genetica ex art. 168, comma 3, il giudice dell'esecuzione deve verificare documenti e fascicolo per accertare se la causa ostativa fosse già nota al giudice della cognizione quando il beneficio è stato concesso.
Norme richiamate
"la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva"
Disciplina la revoca della sospensione condizionale: comma primo, n.1 prevede decadenza obbligatoria se il beneficiario commette un delitto (per i delitti la natura dell'indole non rileva; per le contravvenzioni serve "stessa indole"). Il comma terzo contempla la revoca per illegittimità genetica quando la sospensione è stata concessa in presenza di cause ostative (anche se la concessione è avvenuta in sede di patteggiamento)
Fissa le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (in particolare i limiti e i presupposti); il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio se è stata concessa in violazione dell'art. 164 (verifica della sussistenza di precedenti ostativi cumulatì)
Indica i limiti quantitativi delle pene cumulabili per valutare l'eventuale incompatibilità con la concessione della sospensione condizionale; superati i limiti, il beneficio non può trovare applicazione
Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione: la Corte ha rilevato che, nel caso di delitti, la motivazione richiesta dalla difesa sulla natura "omogenea" non era necessaria perché qualsiasi delitto integra comunque causa di revoca ai sensi dell'art. 168
Richiamato in relazione al patteggiamento: la revoca ex art. 168, comma 3, può operare anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'art. 444 c.p.p., ma il giudice dell'esecuzione deve verificare la documentazione
artt. 674 e 665 cod. proc. pen.
Norme che individuano la competenza e i poteri del giudice dell'esecuzione che procede alla revoca: il G.I.P. in funzione di giudice dell'esecuzione ha esercitato la competenza in base a questi articoli
Massime di principio
- Per la revoca ex art. 168, comma 1, n. 1: se il beneficiario commette un nuovo delitto dopo la concessione della sospensione, la revoca è obbligatoria e non rileva l'"indole" del nuovo reato; la limitazione della "stessa indole" riguarda solo le contravvenzioni.
- Il momento rilevante per valutare la causa di revoca ex art. 168, comma 1, è la data di commissione del reato successivo e non la data in cui diventa irrevocabile la sentenza che lo accerta.
- Per la revoca per illegittimità genetica (art. 168, comma 3), il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalememente se le cause ostative fossero già note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio; in mancanza di una puntuale verifica e motivazione la revoca può essere annullata e il giudice rimandato a riesaminare il punto.
- Se la sospensione è stata concessa nonostante l'esistenza di precedenti che, cumulati, superano i limiti previsti dall'art. 163 c.p., la sospensione è illegittima e la revoca è legittima; tuttavia occorre accertare se tali precedenti fossero conoscibili/documentati dal giudice che ha concesso il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione può acquisire il fascicolo del giudizio di merito per valutare se la causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione; la mancata acquisizione ove necessaria può comportare annullamento del provvedimento di revoca.
- Nel dubbio o in caso di patteggiamento, la revoca in sede esecutiva è possibile anche se la sospensione era stata concessa sulla base di patteggiamento, purché si dimostri che sussisteva una causa ostativa non valutata dal giudice che ha pronunciato la sospensione.
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