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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14091 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Documentazione prodotta dal contribuente - Esame - Necessità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per il periodo d’imposta 2002, i redditi dichiarati dal contribuente applicando gli studi di settore e determinando maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento, producendo nel contraddittorio una certificazione medica relativa a una patologia che, secondo quanto allegato, aveva ostacolato il raggiungimento del reddito standard. L’Agenzia contestava in cassazione la valutazione della CTR: con il primo motivo denunciava la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse collaborato e che il certificato riguardasse il 2001; con il secondo, subordinato, lamentava che la CTR non avesse valutato l’idoneità della certificazione a giustificare lo scostamento.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 23 del 29 marzo 2011, aveva confermato l’annullamento dell’atto per carenza di motivazione. La Cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: nell’avviso si dava conto del rifiuto della proposta di adesione, ma non si spiegava perché fosse stata disattesa la certificazione medica, specifica e pertinente, prodotta dal contribuente nel contraddittorio. L’obbligo di motivazione sussisteva anche se il certificato risaliva al 2001 e indipendentemente dalla sua effettiva capacità di giustificare il reddito inferiore allo standard. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non si è provveduto sulle spese di cassazione, poiché l’intimato non si era costituito. La decisione lascia quindi fermo l’annullamento dell’accertamento.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993

    La disposizione è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo all’accertamento basato sugli studi di settore; la Cassazione respinge la censura perché l’avviso non aveva spiegato le ragioni per cui l’ufficio aveva ignorato la documentazione specifica prodotta dal contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma è invocata dall’Agenzia in relazione all’onere della prova, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: il punto decisivo è il difetto di motivazione dell’avviso per mancata valutazione esplicita delle allegazioni documentate.

Massime di principio

  • Negli accertamenti standardizzati fondati su parametri o studi di settore, lo scostamento dal reddito standard non esaurisce la motivazione dell’atto: l’ufficio deve confrontarsi con le specifiche giustificazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio.
  • Se il contribuente produce documentazione pertinente su un fatto concreto, l’avviso deve indicare perché l’ufficio non la ritiene attendibile o rilevante. L’obbligo di motivazione sussiste anche quando l’Amministrazione ritenga che il documento non provi, in definitiva, la giustificazione dello scostamento.
  • Il rifiuto di una proposta di accertamento con adesione non equivale a inerzia e non esonera l’ufficio dall’esaminare le ulteriori allegazioni e i documenti depositati dal contribuente.

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