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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41216/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento per estimi catastali riguardante un immobile sito in Roma, in microzona Delle Vittorie-Trionfale. La CTP aveva deciso in primo grado; l’Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR del Lazio lo ha dichiarato inammissibile perché spedito tramite servizio di posta privata. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta e della normativa processuale e tributaria, sostenendo che la notifica tramite agenzia privata fosse valida ed efficace e che l’appello fosse stato comunque spedito nel termine semestrale. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., contestando che la CTR avesse qualificato la notifica come inesistente anziché, al più, nulla.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, per le notificazioni di atti processuali effettuate in quel quadro normativo da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, non si configura inesistenza ma nullità della notificazione. Tuttavia, ha anche precisato che, per verificare la tempestività dell’appello, non può farsi riferimento alla data di spedizione, priva di certezza legale, ma occorre guardare alla data di ricezione del plico da parte del destinatario. Nel caso concreto tale data non risultava provata e, pertanto, la tempestività dell’impugnazione non era dimostrata. Ne è conseguita la conferma della declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività, con rigetto del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 261 del 1999

    La Corte ne richiama il regime vigente ratione temporis per distinguere tra notificazioni consentite agli operatori postali e quelle degli atti processuali, evidenziando che la notificazione di atti giudiziari da parte di operatore privato richiede un titolo abilitativo.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma sulle notificazioni nel processo tributario, ma la Corte esclude che consenta, nel caso concreto, la validità della notifica dell’appello tramite agenzia privata priva di titolo abilitativo.

  • L. n. 124 del 2017

    È menzionata come disciplina che segna il nuovo regime di liberalizzazione dei servizi postali, rilevante per delimitare temporalmente la questione della validità delle notifiche tramite operatori privati.

  • L. n. 890 del 1982

    È richiamata nel motivo di ricorso come disciplina della notificazione a mezzo posta, ma la Corte ribadisce che nel caso di atti processuali il servizio riservato opera secondo il quadro normativo e giurisprudenziale indicato.

  • art. 149 c.p.c.

    È invocato dall’Agenzia a sostegno della notifica, ma la Corte evidenzia che la data di spedizione non è sufficiente se l’invio avviene tramite operatore privato privo di poteri certificativi.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che l’eventuale vizio della notifica fosse mera nullità; la Corte accoglie questa qualificazione, escludendo l’inesistenza.

  • art. 291 c.p.c.

    È citato nel secondo motivo quale norma sulla rinnovazione della notificazione nulla; la Corte non ne trae effetti favorevoli per l’Ufficio poiché la questione decisiva è la mancata prova della tempestività dell’appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo applica come norma sul termine per impugnare nel processo tributario, affermando che l’appello doveva risultare tempestivo in base alla ricezione dell’atto e non alla sola spedizione.

  • direttiva n. 2008/6/CE

    È richiamata come fonte del quadro giuridico europeo che incide sulla liberalizzazione dei servizi postali e sulla possibilità per gli operatori privati di notificare atti giudiziari, salvo specifiche riserve giustificate.

Massime di principio

  • Nel periodo normativo intermedio tra la liberalizzazione dei servizi postali e la riforma del 2017, la notificazione di atti processuali eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • Quando la notifica di un atto processuale avviene tramite operatore postale privato senza poteri certificativi, la tempestività dell’impugnazione non può essere provata sulla base della sola data di spedizione, ma deve risultare dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.
  • L’erronea qualificazione del vizio della notificazione come inesistenza, anziché nullità, non impedisce al giudice di rilevare comunque l’eventuale tardività dell’impugnazione se manca la prova della sua tempestiva ricezione.
  • Nel processo tributario, la prova della tempestività dell’appello grava su chi lo propone e non può essere soddisfatta da un documento privo di attestazione certa della ricezione del plico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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