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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39049/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resa dalla Corte di appello di Palermo è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado per un falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo ha censurato la concreta determinazione della pena, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi, che aveva valorizzato la certa conoscenza della pregressa revoca della patente e l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva indicato gli elementi rilevanti per il trattamento sanzionatorio, ossia i plurimi precedenti penali e la significativa gravità della condotta, con pena peraltro ben al di sotto del medio edittale.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma assume corretta la qualificazione del fatto come falso ideologico del privato in atto pubblico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sull'elemento soggettivo in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto.
  • La doglianza sulla pena è inammissibile o manifestamente infondata se la sentenza impugnata indica gli elementi concreti considerati nella commisurazione, specie quando la pena irrogata è inferiore al medio edittale.
  • La presenza di precedenti penali e la gravità della condotta possono legittimare una determinazione della pena più severa, purché il giudice dia conto del percorso argomentativo seguito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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