Cassazione Civile, Ordinanza n. 35327/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione costi portati in deduzione dalla società, ritenendo che derivassero da fatture emesse da un fornitore e riferite a operazioni inesistenti. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si sarebbe pronunciata su eccezioni non riproposte in appello; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato apprezzamento degli elementi che, a suo dire, dimostravano la propria ignoranza incolpevole circa la partecipazione a una frode IVA fondata su operazioni soggettivamente inesistenti; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, affermando che la CTR non avrebbe motivato sulla buona fede e inconsapevolezza della contribuente rispetto alla frode fiscale del fornitore. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la CTR aveva escluso in radice la pretesa perché aveva valorizzato l'inesistenza oggettiva delle operazioni e la mancata prova della loro effettiva esecuzione, sicché diventavano non decisive le censure riferite alle sole operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva specificamente contrastato la ratio decidendi, limitandosi a deduzioni generiche sulla documentazione di fascicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva pronunciato su eccezioni nuove, ma aveva semplicemente escluso la fondatezza delle doglianze valorizzando l'inesistenza oggettiva delle operazioni e la mancata critica dell'accertamento di primo grado sull'effettività delle compravendite. Ha ritenuto irrilevanti il secondo e il terzo motivo, poiché le censure sull'ignoranza della frode e sulla buona fede presupponevano operazioni solo soggettivamente inesistenti, mentre la decisione di merito si fondava anche e soprattutto sulla fittizietà oggettiva delle operazioni e sull'assenza di prova della loro concreta esecuzione. La Corte ha anche osservato che la deduzione di omesso esame della documentazione era generica e priva di specificità. Non sono state liquidate spese, per la sola partecipazione dell'Agenzia con atto strumentale. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La decisione ribadisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escludendone la violazione quando il giudice d'appello si limiti a respingere il gravame valorizzando una ratio decidendi già presente nella sentenza di primo grado e non specificamente censurata.
Il motivo di ricorso per omesso esame deve riguardare un fatto decisivo effettivamente trascurato; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o in affermazioni generiche non specificamente riferite ai documenti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di ultrapetizione è infondata se la sentenza impugnata non introduce questioni nuove, ma si limita a confermare la decisione di merito sulla base di una ratio già contenuta nella sentenza di primo grado e non specificamente attaccata in appello.
- Quando l'accertamento tributario e la sentenza di merito si fondano sull'inesistenza oggettiva delle operazioni e sulla mancata prova della loro effettiva esecuzione, risultano non decisive le difese costruite sulla sola buona fede del contribuente o sull'ignoranza della frode, che presuppongono invece operazioni solo soggettivamente inesistenti.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico trascurato e dei documenti o elementi probatori che lo dimostrerebbero; formule generiche o richiami indistinti al fascicolo non soddisfano il requisito di specificità del ricorso.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l'iter logico-argomentativo; non lo è se la sentenza esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e indica gli elementi posti a base della valutazione probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35151/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35173/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35195/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →