Cassazione Penale, Ordinanza n. 24083/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di una imputata alla pena di otto mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. 159/2011. La difesa proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: un vizio di motivazione, la violazione dell'art. 192 c.p.p., la violazione dell'art. 111 Cost., la violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 c.p.p., sostenendo in sintesi che non vi fosse prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale, e in particolare che non fosse dimostrato che, al momento dei controlli effettuati in ora notturna, la donna non si trovasse in casa, potendo essere semplicemente addormentata. Con un quinto motivo deduceva la violazione dell'art. 131-bis c.p. per l'omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente aveva riproposto, senza apportare elementi nuovi, le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto. I motivi sono stati quindi qualificati come aspecifici e generici, incompatibili con la struttura del giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello.
richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova e la motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
invocato dalla difesa come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo.
richiamato dalla difesa per sostenere che non fosse stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio.
invocato per ottenere il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
la Corte ricorda che in cassazione la censura deve investire uno dei vizi di motivazione tassativamente previsti, non potendo limitarsi a reiterare le doglianze di merito.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La mera reiterazione delle doglianze di appello, senza indicare errori logici o giuridici della decisione impugnata, esula dalla funzione del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale richiede la critica puntuale delle ragioni della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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