Cassazione Civile, Ordinanza n. 30544/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società che gestiva strutture sanitarie aveva chiesto il rimborso del 50% dell'Ires versata per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, sostenendo di rientrare tra i soggetti agevolati dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, in quanto istituzione privata riconosciuta come presidio ospedaliero ai sensi dell'art. 43 l. n. 833/1978. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato e sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile il beneficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601/1973 e dell'art. 43 l. n. 833/1978: secondo la ricorrente, la riduzione d'imposta spetta solo a una categoria soggettiva tassativamente individuata, cioè agli enti ospedalieri già previsti dalla normativa originaria e poi confluiti in aziende ospedaliere o presidi ospedalieri delle ASL, e non può essere estesa a una struttura privata accreditata, neppure se svolge attività sanitaria analogabile a quella degli enti pubblici.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 ha natura soggettiva e continua a riferirsi soltanto ai 'vecchi' enti ospedalieri, ossia ai soggetti pubblici che, per effetto dell'evoluzione normativa, sono sopravvissuti come aziende ospedaliere o presidi ospedalieri delle ASL. Una struttura privata in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale non rientra in tale novero, poiché il riconoscimento come presidio ospedaliero o la corrispondenza funzionale/strutturale dell'attività non bastano a trasformare la norma in un'agevolazione oggettiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda di rimborso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
L'agevolazione IRES/IRPEG al 50% è norma di stretta interpretazione, di natura soggettiva, riservata ai soli enti ospedalieri originariamente contemplati e poi confluiti nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri delle ASL; non è estensibile alle strutture private accreditate, anche se operanti in regime di convenzione o accreditamento con il servizio sanitario regionale.
art. 43 della l. 23 dicembre 1978, n. 833
Il riconoscimento come presidio ospedaliero nell'ambito della disciplina sanitaria non è sufficiente, da solo, a far rientrare una struttura privata tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale invocata.
art. 2 della l. 12 febbraio 1968, n. 132
La norma originaria sui 'enti ospedalieri' mostra la matrice pubblicistica della categoria agevolata, rilevante per delimitare oggi l'ambito soggettivo del beneficio.
art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La disciplina dell'accreditamento non muta la natura sostanzialmente concessoria del rapporto tra pubblica amministrazione e struttura privata.
art. 6 della l. 23 dicembre 1994, n. 724
L'integrazione normativa dell'accreditamento non amplia il novero dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di natura derogatoria vanno interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando una norma tributaria individua i beneficiari in base alla loro natura soggettiva, il beneficio non può essere riconosciuto a soggetti privati che svolgano attività analoghe sotto il profilo funzionale o strutturale.
- Il riconoscimento amministrativo di una struttura sanitaria come presidio ospedaliero o l'accreditamento con il servizio sanitario non equivalgono, di per sé, alla qualifica soggettiva richiesta dalla norma agevolativa.
- L'evoluzione del sistema sanitario nazionale non trasforma automaticamente le strutture private accreditate in enti ospedalieri ai fini fiscali; il beneficio resta riservato agli enti pubblici o ai soggetti ad essi equiparati dalla disciplina originaria.
- Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
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