Cassazione Civile, Ordinanza n. 27478/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente, addetto a un ufficio competente per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche nei comuni consorziati, aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo di avere subito condotte di mobbing nell'espletamento dell'incarico, prima come responsabile e poi come addetto dell'ufficio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c., ritenendo l'atto non specifico, non confrontato con la sentenza di primo grado e, inoltre, privo di ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 434 c.p.c. e la nullità della sentenza di appello, sostenendo che l'atto impugnatorio conteneva specifici motivi e autonomi profili di censura, con critica puntuale alla motivazione del primo giudice. In via subordinata ha dedotto anche la violazione degli artt. 437, 436-bis e 348-bis c.p.c., contestando sia l'asserita introduzione di nuove domande o allegazioni in appello, sia la declaratoria di inammissibilità per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che l'atto di appello, esaminato direttamente, era ampiamente articolato, conteneva una critica puntuale e analitica alla sentenza di primo grado e soddisfaceva il requisito di specificità richiesto dagli artt. 342 e 434 c.p.c., senza necessità di formule sacramentali o di trascrizione della decisione impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
L'atto di appello deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa capace di confutare le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né la trascrizione della sentenza appellata.
Il requisito di specificità dei motivi di appello va apprezzato in coerenza con la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e con l'ampiezza delle argomentazioni della sentenza impugnata.
È richiamato come norma sulle preclusioni nel rito del lavoro, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento della censura sull'ammissibilità dell'appello.
È richiamato con l'art. 348-bis c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, ma la censura è stata assorbita.
È richiamato con l'art. 436-bis c.p.c. quale base della valutazione di non manifesta fondatezza dell'appello, ma la questione è rimasta assorbita.
La Corte ha ritenuto ammissibile la deduzione congiunta delle censure di violazione di legge e nullità, poiché dal ricorso emergeva comunque con chiarezza l'oggetto delle doglianze.
Il ricorso per cassazione è stato reputato specifico e autosufficiente perché riproduceva ampi stralci dell'atto di appello, consentendo il controllo diretto degli atti.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la disciplina del procedimento camerale.
Richiamato solo in via generale nella tassonomia dell'istituto dell'onere della prova, ma non come norma centrale della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello in materia di lavoro, la specificità richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. è soddisfatta quando l'atto individua in modo chiaro i capi della sentenza impugnati e sviluppa una critica argomentata delle rationes decidendi, senza necessità di formule rituali o di un progetto alternativo di decisione.
- La verifica della specificità dell'appello va commisurata all'estensione e alla complessità della motivazione di primo grado: quanto più articolata è la sentenza impugnata, tanto più può essere articolato il gravame, purché si confronti realmente con le argomentazioni decisive del giudice a quo.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è illegittima se il giudice d'appello si limita a un'affermazione apodittica senza prendere in esame la struttura effettiva dell'atto e la critica svolta contro la sentenza di primo grado.
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile il richiamo congiunto a violazione di legge e nullità quando, dal contenuto complessivo dell'impugnazione, le censure risultano comunque chiaramente individuabili; l'esame degli atti è consentito se il motivo è autosufficiente e specifico.
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