Cassazione Penale, Sentenza n. 2908/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595, comma 3 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Avellino. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 120 c.p., sostenendo che lo Iacovelli non poteva ed non ricopriva la qualità (Capo dei Vigili e ufficiale di polizia giudiziaria) cui si riferivano le espressioni contestate e quindi non sarebbe stato identificabile come destinatario dell'offesa, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; 2) violazione degli artt. 21 Cost., 595 e 51 c.p. e dell'art. 10 CEDU, deducendo la scriminante dell'esercizio del diritto di critica e della cronaca, nonché la veridicità dei fatti riportati; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. e omessa motivazione, sostenendo che la condanna si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa ignorando i testi della difesa; 4) omessa motivazione circa quali frasi, tra un lungo articolo, costituissero l'offesa alla reputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi privi di specificità e, in gran parte, apodittici o ricostruzioni alternative non supportate da un effettivo travisamento della prova. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul criterio di individuazione del soggetto passivo nella diffamazione a mezzo stampa (valutazione complessiva del contesto, riferimenti personali e temporali ecc.) e ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata anche perché aveva considerato e respinto le prove difensive. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma è stata applicata nella versione relativa alla diffamazione a mezzo stampa (comma 3); la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per una «gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione" quando l'articolo non fornisce elementi di fatto a sostegno della denigrazione.
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'erronea individuazione della persona offesa; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e ha richiamato i criteri di identificazione del soggetto passivo basati sulla valutazione del contesto, respingendo l'eccezione.
art. 21 Cost.
Invocato come fondamento della libertà di manifestazione del pensiero a sostegno della scriminante della critica; la Corte ha rilevato che l'appello a tale principio era apodittico e non accompagnato da argomentazione sufficiente a dimostrare l'esercizio legittimo del diritto di critica.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla scriminante; la Corte ha ritenuto che l'asserita scriminante non fosse adeguatamente motivata né dimostrata nel ricorso.
art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)
Invocata a supporto della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca; la Corte ha valutato che la mera enunciazione del richiamo non dimostrava che la scriminante fosse applicabile nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata prospettata una concreta alterazione della prova né un vizio di motivazione tale da giustificare la cassazione.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
È richiamato in relazione ai limiti di impugnazione consentiti in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti e li ha giudicati generici e non idonei.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per le conclusioni scritte presentate dal Procuratore generale e dall'avvocato della parte civile; la menzione riguarda la forma delle conclusioni avanti alla Corte di cassazione.
La Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione evidentemente inammissibile e con profili di colpa.
Massime di principio
- Nella diffamazione a mezzo stampa l'individuazione del soggetto offeso si basa su una valutazione complessiva del contesto dell'articolo (natura e portata dell'offesa, circostanze narrate, riferimenti personali e temporali): non è richiesta la citazione esplicita del nome se dal contesto emerge con ragionevole certezza l'identità del destinatario.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare un vizio di diritto o un travisamento della prova; semplici ricostruzioni alternative dei fatti o argomentazioni apodittiche risultano inammissibili.
- L'invocazione dei diritti di libertà di espressione (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) come scriminante richiede una motivazione concreta e la prova che l'espressione costituisca critica o cronaca fondata su elementi verificabili; la mera affermazione non è sufficiente.
- Il giudice che decide in tema di diffamazione deve motivare con sufficiente precisione quali affermazioni siano ritenute lesive e perché; tuttavia, la critica sull'ampiezza dell'articolo deve essere specifica per superare la valutazione di merito del giudice di merito.
- Un ricorso manifestamente generico o infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., oltre alla condanna al rimborso delle spese della controparte.
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