Cassazione Civile, Ordinanza n. 14798/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di una società per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e funzionali a far apparire come intracomunitarie operazioni di importazione. L'Ufficio aveva negato la detrazione dell'IVA su acquisti da un fornitore ritenuto inesistente e su successive cessioni verso altra società considerate pure inesistenti. La società aveva contestato già in primo grado, da un lato, il superamento del termine di durata della verifica di cui all'art. 12, comma 5, L. n. 212/2000 e, nel merito, la propria estraneità alla frode carosello nonché l'effettività delle operazioni. In cassazione ha dedotto con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di numerosi fatti e documenti ritenuti decisivi e discussi tra le parti, relativi sia alla reale operatività dei fornitori sia alla regolarità della documentazione di trasporto e delle lettere d'intento. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame della produzione depositata in appello concernente l'esito di altre controversie collegate agli stessi atti presupposti, sostenendo che tali esiti avrebbero dovuto incidere sul presente giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto in presenza di doppia conforme, senza che la ricorrente dimostrasse la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre ha ribadito che la valutazione degli indizi va compiuta in modo complessivo e non atomistico, e che l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato e deciso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la sua incerta qualificazione, oscillante tra vizio motivazionale e omessa pronuncia, sia per difetto di rilevanza, poiché la società non aveva allegato né provato il passaggio in giudicato delle decisioni richiamate, e comunque non poteva derivare automaticamente un giudicato esterno dal solo fatto che i giudizi originassero dal medesimo verbale di contestazione, trattandosi di operazioni diverse da verificare caso per caso. Nessuna statuizione sulle spese è stata disposta, per l'assenza di attività difensiva sostanziale dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito o degli indizi, oppure quando opera la preclusione della doppia conforme senza che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
La Corte richiama la disciplina della doppia conforme e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., ove le sentenze di primo e secondo grado siano fondate sulle stesse ragioni di fatto.
art. 12, comma 5, L. n. 212/2000
La doglianza relativa al superamento del termine di durata della verifica era stata già disattesa nei gradi di merito; nel testo si dà atto che tale violazione non era stata ritenuta assistita da nullità.
L'Agenzia si è costituita solo al fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la decisione di primo grado e quella d'appello siano fondate su ragioni di fatto diverse.
- La valutazione delle operazioni sospettate di inesistenza ai fini IVA richiede un apprezzamento complessivo e non atomistico degli indizi, che devono essere considerati nel loro reciproco rafforzamento.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta a integrare il vizio motivazionale quando il fatto decisivo sottostante sia stato comunque preso in considerazione e deciso.
- Un preteso giudicato esterno non può desumersi dal solo fatto che più controversie nascano dal medesimo verbale di contestazione: occorre allegare e provare il passaggio in giudicato della decisione invocata e la concreta estensibilità dell'effetto preclusivo al diverso rapporto dedotto in giudizio.
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