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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 10/02/2023 che aveva inflitto la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 444, 448 c.p.p. e dell'art. 53 L. 689/81 nella parte novellata dalla L. 152/2022, sostenendo che la nuova disciplina consentirebbe l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (con pena massima prevista per la sanzione sostitutiva di anni 3 nel sistema previgente) anche se la pena complessiva superasse il limite, purché per ogni singolo aumento dovuto alla continuazione si rientrasse nei limiti previsti per la sostituzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il patteggiamento fosse già perfezionato con il consenso del P.M. alla udienza del 28/03/2022 e che la successiva richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, avanzata dopo l'entrata in vigore della riforma (D.Lgs. n.150/2022), fosse infondata perché la nuova formulazione dell'art. 53 richiede di tener conto, ai fini dei limiti per l'applicabilità delle pene sostitutive, della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. (cioè della pena finale risultante dall'aumento per continuazione o concorso formale). Ne consegue che la sostituzione è ammissibile solo se la pena definitiva, dopo l'aumento e dopo la riduzione prevista dal rito, non supera il limite massimo previsto (attualmente individuato dal legislatore fino a quattro anni per le pene detentive brevi). Per tali ragioni il giudice di merito aveva correttamente rigettato la richiesta e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla pronuncia sulla base del patteggiamento già perfezionato: la sentenza ex art. 444 costituisce l'atto al quale si riferisce la richiesta di modifica della pena.

  • art. 448 c.p.p.

    Norma richiamata nell'ambito del procedimento di impugnazione del provvedimento di patteggiamento; rilevanza procedurale rispetto ai termini e alla forma dell'impugnazione.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689 (nuova formulazione)

    3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, per stabilire se una pena detentiva possa essere sostituita con una pena alternativa, va considerata la pena finale già aumentata per effetto di art. 81 c.p. (concorrente/continuazione). Non è ammesso il criterio precedente che, in certe situazioni, guardava alla pena del reato più grave o alla parte di pena riferibile ai reati sostituibili.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia)

    Ha riformulato il sistema delle pene sostitutive e modificato l'art. 53 L. 689/81, ampliando i limiti e ridefinendo i criteri (tra cui la necessità di considerare la pena aumentata ex art. 81 c.p.).

  • L. 30 dicembre 2022, n. 199 (convertente D.L. n.162/2022) e art. 99-bis D.Lgs. n.150/2022

    Riferimenti formali all'entrata in vigore e all'efficacia temporale delle modifiche normative richiamate nella decisione.

  • art. 81 c.p.

    Prevede gli aumenti di pena in caso di concorso formale o continuazione: secondo la Corte il valore da considerare per l'ammissibilità delle pene sostitutive è la pena risultante dopo l'applicazione di tale articolo.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Citato a titolo di quadro normativo sulla possibilità di procedimento sussidiario in sede di cognizione per le pene sostitutive; inserimento nel contesto della riforma che favorisce l'applicazione delle sanzioni alternative in sede di giudizio.

  • Giurisprudenza evocata (Sez. 4, n. 11209 del 23/02/2012, Rv. 252173)

    Principio secondo cui il consenso al patteggiamento può essere revocato se sopravvenga una norma più favorevole prima della pronuncia della sentenza; la Corte prende atto del principio ma lo ritiene non determinante nel caso concreto perché mancano i presupposti soggettivi/oggettivi per la sostituzione della pena.

  • Giurisprudenza evocata (Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, Rv. 215068)

    Precedente che consentiva, in taluni riti speciali, di operare la valutazione della pena sostitutiva con riferimento alla pena risultante dopo la diminuzione prevista dal rito, comunque tenendo conto dell'aumento per continuazione; la Corte osserva che la riforma ha unificato il criterio sulla base della pena finale.

  • Giurisprudenza evocata (Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Rv. 282478)

    Cita contrasti giurisprudenziali sulla modalità di calcolo della pena ai fini della sostituzione, ma la Corte ritiene che la novellazione normativa abbia risolto la discrepanza stabilendo il criterio della pena finale aumentata ex art. 81 c.p.

Massime di principio

  • Se si chiede la sostituzione di una pena detentiva con una pena sostitutiva dopo un patteggiamento, va verificata la pena finale dopo l'eventuale aumento per continuazione o concorso formale (art. 81 c.p.).
  • Con la riforma (D.Lgs. n.150/2022) l'art. 53 L. 689/81 richiede di considerare la pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.; la sostituzione è ammessa solo se la pena definitiva rientra nel limite previsto per le pene sostitutive (la riforma ha esteso il limite fino a quattro anni per le pene detentive "brevi").
  • La sopravvenienza di una norma più favorevole può giustificare la richiesta di modifica di un patto terzinato (patteggiamento) se il consenso non è ancora divenuto irrevocabile, ma la modifica sarà comunque subordinate al rispetto dei presupposti sostanziali della nuova norma.
  • Nel calcolo per eventuali sostituzioni, la riduzione per il rito (es. patteggiamento) va comunque essere considerata: si tiene conto della pena finale al netto di tale riduzione, ma sempre dopo aver computato gli aumenti ex art. 81 c.p.
  • In sede di impugnazione di un patteggiamento perfezionato con il consenso del P.M. occorre valutare sia la rilevanza temporale dell'entrata in vigore della norma più favorevole sia il rispetto dei requisiti oggettivi per l'applicazione della pena sostitutiva; in mancanza di tali requisiti la richiesta è destinata a essere respinta.
  • Conseguenze procedurali: l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni come il versamento alla Cassa delle ammende.

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