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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15913/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia del 06/02/2024 che, in parziale riforma della decisione di primo grado e dopo rinvio della Cassazione, ha: riqualificato il capo b) da rapina aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (poi estinto per prescrizione), confermato l'assoluzione per il capo d) e mantenuto la condanna per il solo capo c) (lesioni). La Procura generale propose tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p. per presunta mancata valutazione complessiva degli elementi sollevati nell'appello; (2) violazione degli artt. 603, commi 1-3 c.p.p. per non aver disposto la rinnovazione istruttoria richiesta sulla attendibilità della persona offesa; (3) vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del fatto al capo b) e alla valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi a sostegno della qualificazione originaria come rapina aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel riesaminare la vicenda dopo il rinvio, abbia offerto motivazioni coerenti e sufficienti: ha valorizzato elementi (intercettazioni e contraddizioni del denunciante) che hanno reso non credibile il racconto della persona offesa e giustificato la riqualificazione del capo b) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; ha motivatamente ritenuto inconferente la versione sulla rapina del capo d) e legittimamente rifiutato la rinnovazione istruttoria perché le prove richieste non erano decisive rispetto al nucleo valutativo centrale. L'ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava solo a proporre una diversa valutazione logico‑probatoria senza scalfire la conducenza degli elementi apprezzati dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3

    Contestazione relativa al dovere di motivazione del giudice d'appello dopo rinvio: la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di appello fosse coerente e sufficiente rispetto alle indicazioni della sentenza di annullamento.

  • artt. 603 cod. proc. pen., commi 1, 2 e 3

    Norme richiamate in relazione alla rinnovazione istruttoria in sede d'appello: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della rinnovazione perché le prove richieste non erano decisive per il nucleo centrale della valutazione della credibilità della persona offesa.

  • art. 608 cod. proc. pen., comma 1‑bis

    Richiamata nella discussione sulla preclusione di apprezzamento in caso di sentenza di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la disposizione non applicabile per impedire il riesame compiuto nella specie.

  • art. 628 cod. pen., comma 3 n. 1

    Norma sulla rapina aggravata: richiamata nella fase di ricostituzione dell'originaria imputazione e nella discussione sulla qualificazione delle condotte; la Corte ha valutato che, alla luce degli elementi, la riqualificazione in esercizio arbitrario fosse ragionevole.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza: la Corte ha interpretato la distinzione rispetto all'estorsione con riferimento alle modalità oggettive della condotta (uso di terzi, finalità e modalità esecutive che eccedono l'esercizio di una pretesa creditoria) e ha ritenuto applicabile tale figura al capo b) alla luce dell'intera valutazione probatoria.

Massime di principio

  • Dopo un annullamento per vizi di motivazione, la Corte d'appello deve motivare nuovamente con attenzione, ma ha discrezionalità valutativa se le nuove argomentazioni sono logiche e coerenti con i fatti e con le indicazioni della Cassazione.
  • La qualificazione tra rapina/estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda principalmente sulle modalità oggettive dell'azione (coinvolgimento di terzi, finalità perseguite, modalità esecutive) e non solo sulla pretesa creditoria dichiarata dal soggetto.
  • La rinnovazione istruttoria richiesta in appello può essere rifiutata quando il giudice ritiene che le prove addotte non inciderebbero sul nucleo decisivo della valutazione (es. credibilità centrale della persona offesa); il diniego è legittimo se adeguatamente motivato.
  • La non credibilità sistematica della persona offesa (contraddizioni, menzogne accertate, riscontri contrapposti come intercettazioni) può giustificare una riqualificazione del reato e, conseguentemente, esiti diversi quali estinzione per prescrizione della fattispecie riqualificata.
  • I motivi di ricorso che propongono semplicemente una diversa valutazione logico‑probatoria senza indicare vizi specifici della motivazione o errori normativi rilevanti sono frequentemente inammissibili o destinati al rigetto.

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