Cassazione Civile, Ordinanza n. 10163/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado per ottenere il rilascio di alcune aree che l'originaria parte attrice assumeva occupate senza titolo da due convenuti. Uno dei convenuti si costituiva e resisteva, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'usucapione della zona da lei occupata; l'altro rimaneva contumace. Il tribunale rigettava la riconvenzionale e accoglieva la domanda di rilascio. La corte d'appello riformava invece la decisione, rigettando la domanda di rivendicazione/rilascio dell'attrice. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi dell'originario attore e la società, affidandosi a tre motivi, ma prima dell'esame del merito del ricorso la parte ricorrente depositava atto di rinuncia non notificato né accettato. La parte controricorrente depositava memoria.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso, perché prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente. La rinuncia, anche se non accettata dalla controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità. Conseguentemente la Corte dichiara estinto il processo, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e dispone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Dichiara inoltre i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato solo come base della comunicazione della proposta di decisione accelerata.
È richiamato per il procedimento in camera di consiglio, ma la Corte precisa che la proposta del consigliere non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.
Non è citato espressamente nel testo riportato, ma il principio applicato è quello per cui la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche senza accettazione della controparte, salvo il regime delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quand'anche non accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione per rinuncia non ritualmente accettata, le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente.
- La proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. non ha natura decisoria e non impedisce la composizione del collegio che definisce il ricorso.
Come è indicizzato
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