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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00457/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna con un unico motivo, lamentando in sostanza l'insussistenza degli elementi del reato di evasione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica rispetto alla motivazione di merito, perché la Corte territoriale aveva già congruamente accertato la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 385 c.p. In particolare, il ricorso non si confrontava con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalla durata dell'allontanamento, dalla distanza percorsa e dalle ragioni soggettive che abbiano indotto la violazione delle prescrizioni custodiali.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione è integrato da qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano durata, distanza dello spostamento o motivi dell'allontanamento.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di evasione dagli arresti domiciliari, ogni allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia realizza il reato, anche se breve o motivato da ragioni personali, senza che tali elementi possano escluderne la tipicità.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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