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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02780/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una parte attrice aveva chiesto la restituzione di un importo asseritamente versato in eccedenza a titolo di prestito non integralmente restituito dai convenuti; i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio credito. In primo grado la domanda principale era stata accolta e la riconvenzionale rigettata, mentre in appello la decisione era stata riformata con rigetto anche della domanda principale e compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito. Con il ricorso per cassazione i convenuti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto eventualmente pagato all’attrice nelle more del giudizio di appello in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite nonostante l’asserita infondatezza della domanda avversaria e il pregiudizio subito da una delle parti. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la domanda restitutoria era formulata in modo generico e non risultava specificamente allegato né documentato l’avvenuto pagamento; ha ritenuto il secondo motivo infondato, poiché la compensazione era fondata sulla reciproca soccombenza, circostanza non contestata, e la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura per omessa pronuncia richiede una domanda specifica, con adeguata indicazione dei fatti posti a fondamento e del petitum; una domanda restitutoria formulata in termini ipotetici e generici non è idonea a fondare il vizio denunciato

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancata indicazione del contenuto degli atti difensivi e dei documenti impedisce il controllo di legittimità

  • art. 91 c.p.c.

    le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; fuori da tale limite, il sindacato di legittimità è ristretto

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi, e non è sindacabile in cassazione nei suoi profili di opportunità se non nei limiti della violazione di legge

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto dell’impugnazione ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La domanda di restituzione conseguente all’esecuzione provvisoria di una sentenza deve essere specifica: occorre indicare con precisione il pagamento eseguito, il titolo restitutorio e il petitum; una formulazione meramente eventuale o ipotetica non consente di configurare un’omessa pronuncia.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 112 c.p.c. non può prescindere dal puntuale richiamo degli atti processuali e dei documenti rilevanti, in ossequio all’onere di specificazione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • In tema di spese di lite, la compensazione disposta per reciproca soccombenza è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quanto alla mera opportunità della scelta, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando si fonda su una situazione di reciproca soccombenza effettivamente riscontrata; il ricorso per cassazione deve contestare tale presupposto per scalfire la statuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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