Cassazione Civile, Ordinanza n. 14070/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava a una società l'indebita detrazione di IVA per errata applicazione del meccanismo del pro-rata. In primo e secondo grado la pretesa era stata annullata perché ritenuta viziata per difetto di contraddittorio endoprocedimentale: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l'annullamento, rilevando l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e affermando che il contribuente avesse assolto all'onere di indicare, in astratto, le difese che avrebbe potuto svolgere. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contraddittorio preventivo era invece stato espletato e che la sentenza d'appello aveva confuso i fatti rispetto al primo grado; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e degli artt. 5 e 5-ter del d.lgs. 218/1997, deducendo che si trattava di accertamento 'a tavolino' relativo a tributo armonizzato, per il quale il contraddittorio derivava dal diritto unionale ma non con un termine dilatorio fisso, e che nel caso concreto vi erano state audizioni della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte territoriale avesse omesso di verificare se le comparizioni della contribuente del 4 e 8 novembre 2019 integrassero o meno l'effettivo contraddittorio preventivo. Ha precisato che, negli accertamenti 'a tavolino' relativi a tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dalla fonte unionale, ma le sue modalità non sono vincolate a forme tipiche, essendo sufficiente l'effettività dell'interlocuzione preventiva. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato quale vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È la norma invocata nei gradi di merito e nel ricorso, ma la Corte osserva che, in caso di accertamento a tavolino su tributo armonizzato, non è essa la base centrale del contraddittorio, bensì la disciplina unionale.
artt. 5 e 5-ter del d.lgs. 218/1997
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla procedura di accertamento con adesione e all'attivazione del confronto preventivo.
diritto unionale
Per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi armonizzati, il contraddittorio preventivo è imposto direttamente dalla fonte europea; non è però richiesta una forma vincolata, purché l'interlocuzione sia effettiva.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali 'a tavolino' relativi a tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario, ma la sua omissione o sufficienza deve essere verificata in concreto, accertando se vi sia stata un'effettiva interlocuzione preventiva tra Ufficio e contribuente.
- Ai fini della validità dell'atto impositivo non è indispensabile una forma procedimentale tipizzata del contraddittorio: possono essere sufficienti comparizioni, audizioni, questionari o altri meccanismi idonei a garantire l'effettività del confronto.
- Il giudice di merito che annulli un avviso per difetto di contraddittorio deve esaminare i dati fattuali specifici relativi alle attività svolte nel procedimento, non potendo fondare la decisione su un'erronea o incompleta ricostruzione dell'istruttoria amministrativa.
- Nel giudizio sulla lesione del contraddittorio preventivo rileva la verifica concreta dell'esistenza e dell'effettività del confronto, non essendo decisivo che le difese prospettate dal contribuente risultino poi infondate, se non meramente pretestuose.
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