Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17123/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) relative alle annualità 2012-2018. La difesa deduce otto motivi: (1) illegittimità della riapertura dell'istruttoria in udienza ai sensi dell'art. 523, comma 6, c.p.p. per carenza di "assoluta necessità" e motivazione contraddittoria; (2) violazione del principio del dubbio ragionevole e uso del medesimo compendio probatorio, valutato come insufficiente, per pronunciare la condanna; (3) inutilizzabilità del processo verbale di constatazione (PVC) del 3/7/2019 per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; (4) omessa acquisizione/valutazione di dichiarazioni sopravvenute (art. 603-bis / art. 603 c.p.p.) rese da soggetti collegati a Premium Net ritenute decisive; (5) errore nella qualificazione dell'inesistenza soggettiva delle società emittenti (Plurima Media e Plurima Logistics) e omissione di indagini specifiche su di esse; (6) carenza di motivazione circa il dolo specifico di evasione richiesto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000; (7) omessa considerazione dell'estinzione della pena per affidamento in prova ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; (8) vizio nella determinazione della confisca ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, in particolare nell'identificare il profitto con l'intera IVA detratta senza verificare l'effettivo vantaggio patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (i) la riapertura istruttoria disposta ai sensi dell'art. 523, comma 6, c.p.p. è stata ritenuta lecita perché la "necessità" va valutata prospetticamente al momento dell'adozione del provvedimento e il giudice d'appello ha garantito il contraddittorio nella ripresa della discussione; (ii) non è emersa illogicità manifesta nella motivazione che abbia violato il principio del dubbio ragionevole: l'integrazione probatoria è risultata irrilevante e la decisione poteva fondarsi sulle prove già acquisite; (iii) il PVC del 3/7/2019 è ammissibile come documento ex art. 234 c.p.p. salvo eventuale espunzione delle parti poste in violazione di specifiche garanzie; (iv) la mancata pronuncia espressa sull'ammissione/valutazione delle dichiarazioni sopravvenute è stata considerata implicitamente risolta dal quadro probatorio complessivo e dalla non decisività delle sopravvenienze; (v) la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti e la sussistenza del dolo specifico sono state ritenute adeguatamente motivate sulla base di una pluralità di indici (gestione unitaria, mancanza di autonomia delle Plurima, sistematicità delle fatture, posizione di dominio di Bolondi); (vi) il diniego delle attenuanti generiche è valido e motivato in base al certificato penale e alla valutazione della personalità; (vii) la confisca è stata rideterminata dalla Corte d'appello escludendo l'annualità 2018 assoluta e quantificando il profitto confiscabile in euro 11.819.990,80; (viii) il ricorrente è condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 523, comma 6, cod. proc. pen.

    la discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità; se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'art. 507 c.p.p.

    La Corte interpreta la norma in senso prospettico: la "necessità" va valutata al momento dell'adozione dell'ordinanza (non ex post). L'interruzione è potere eccezionale e discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.

  • art. 507, cod. proc. pen.

    Rinvio tecnico: l'art. 523 opera con richiamo all'art. 507 sul potere officioso del giudice di disporre integrazioni probatorie necessarie per decidere.

  • art. 530, comma 2, e art. 533, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla regola del "di oltre ogni ragionevole dubbio"; la Cassazione ribadisce che la violazione dello standard di giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo se si traduce in illogicità manifesta e decisiva della motivazione.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La violazione formale dell'art. 220 (emersione di indizi di reato nell'attività ispettiva) non comporta automaticamente inutilizzabilità del PVC: occorre verificare se siano state violate norme processuali che prevedono specifica sanzione (es. art. 63, 64, 350 c.p.p.).

  • art. 191 cod. proc. pen.

    La sanzione di inutilizzabilità ex art. 191 opera solo per prove acquisite in violazione di divieti processuali espressi; carenze formali non tipizzate non producono automaticamente inutilizzabilità.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Il PVC è acquisibile come documento amministrativo extraprocessuale ai fini probatori, salvo la necessità di espungere parti che contengano dichiarazioni raccolte in violazione di specifiche garanzie procedurali.

  • art. 603 e art. 603-bis cod. proc. pen.

    Le prove sopravvenute depositate in appello possono essere valutate; la rinnovazione istruttoria non è automatica: la corte di merito può ritenere le sopravvenienze non decisive e rigettare implicitamente la richiesta quando il quadro probatorio risulti già definito.

  • art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Definisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; richiede dolo specifico di evasione che può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti (es. sistematicità, controllo della filiera).

  • art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Regola la confisca del prezzo o profitto del reato tributario: la confisca va limitata al profitto effettivamente riferibile al reato e può essere ridotta/esclusa per annualità non imputabili all'imputato; il profitto è il vantaggio economico (risparmio d'imposta) e non le sanzioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione è discrizonale e può giustificare il diniego se emergono elementi negativi della personalità (es. precedenti), anche se la pena è stata estinta per affidamento in prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto al giusto processo e alla parità delle parti: la Corte ha ritenuto che le garanzie del contraddittorio siano state rispettate nella ripresa della discussione.

Massime di principio

  • La riapertura della discussione per l'assunzione di nuove prove ex art. 523, comma 6, c.p.p. va valutata prospetticamente: il giudice decide sulla "necessità" al momento dell'ordinanza e la legittimità non è inficiata dal solo fatto che l'integrazione abbia avuto esiti modesti.
  • L'acquisizione di documenti amministrativi (es. PVC della Guardia di Finanza) è in linea di principio ammissibile come prova documentale ex art. 234 c.p.p.; diventa inutilizzabile solo per le parti concretamente raccolte in violazione di specifiche norme processuali che prevedono tale sanzione.
  • Le prove sopravvenute in appello devono essere dimostrate decisive rispetto alla ratio decidendi per imporre la rinnovazione istruttoria: se la corte ritiene il quadro probatorio già definito, l'omessa acquisizione o la mancata valutazione espressa può essere considerata implicita nel rigetto.
  • L'inesistenza soggettiva di operazioni (art. 2 D.Lgs. 74/2000) può essere accertata anche se le società emittenti risultano formalmente operative o in regola fiscalmente: conta la reale autonomia gestionale e l'effettivo ruolo nella filiera fraudolenta.
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto da una pluralità di indici gravi, precisi e concordanti (sistematicità, reiterazione, controllo gestionale, vantaggio fiscale): non è necessario provarlo solo con documenti diretti, purché la motivazione sia puntuale.
  • La confisca nei reati tributari è finalizzata a recuperare il profitto effettivo (il vantaggio fiscale), deve essere commisurata alle annualità e ai beni effettivamente riconducibili al reato e può essere ridotta per periodi non imputati o per atti assolutori.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è discrezionale e può fondarsi su precedenti anche se la pena di quando erano stati inflitti è poi estinta per affidamento in prova; l'effetto estintivo non obbliga automaticamente a riconoscere meritevolezza.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale occorre dimostrare contraddittorietà o illogicità manifesta e decisiva, non un semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.