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Sentenza

Sentenza n. 15164/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del silenzio-diniego serbato sull’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, inoltrata in data 20.4.2026 (doc. 1 e 2) e registrata al n. prot. QC/2026/0028714 (doc. 3); nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ostensione della documentazione richiesta; e per la conseguente condanna di Roma Capitale all’esibizione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202607027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza del 20 aprile 2026 di accesso alla documentazione relativa alla pretesa creditoria per il canone di un alloggio ERP

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato da Roma Capitale e Aequa Roma sull’istanza di accesso del 20 aprile 2026, diretta a ricostruire le ragioni della pretesa creditoria relativa al canone dell’alloggio ERP. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha trasmesso documentazione reperita presso i propri uffici e ricevuta da Aequa Roma. La ricorrente ha tuttavia sostenuto che l’ostensione fosse incompleta: mancavano, a suo dire, tutti i censimenti anagrafici e reddituali degli ultimi 25 anni, la documentazione sull’iter istruttorio, le basi di calcolo e i criteri di quantificazione dell’adeguamento del canone indicato nell’avviso di pagamento IUV 349192600093378111, le ricevute dei pagamenti incassati e i documenti giustificativi del canone attuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per la parte della richiesta soddisfatta dalla documentazione trasmessa da Roma Capitale nell’agosto 2026. Ha respinto la domanda residua perché la ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova dell’esistenza di ulteriori documenti rispetto a quelli già ostesi. Il diritto di accesso presuppone che i documenti siano venuti ad esistenza e siano nella disponibilità dell’amministrazione; la relativa esistenza o detenzione è elemento costitutivo della pretesa ostensiva, la cui prova grava sull’istante, anche mediante presunzioni o indizi, ma non attraverso mere supposizioni. Inoltre, l’accesso riguarda documenti specifici già esistenti e non impone all’amministrazione di estrarre informazioni o elaborare dati per formare nuovi documenti. Nonostante il parziale rigetto, le spese sono state poste a carico di Roma Capitale, in ragione della prevalente soccombenza, per 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 22, co. 1, lett. d), e 25, co. 2, l. 241/1990

    il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio

    L’accesso può riguardare soltanto documenti esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione; non è azionabile rispetto a documentazione meramente supposta o non detenuta.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è, quindi, un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Ne deriva che tale presupposto si atteggia a fatto generatore della pretesa ostensiva, per cui la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture

    Spetta all’istante dimostrare l’esistenza o la detenzione dei documenti richiesti, anche in via presuntiva o indiziaria; non bastano congetture o supposizioni.

  • art. 34, co. 5, c.p.a.

    che sulla richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione trasmessa dall’amministrazione all’istante nel mese di agosto u.s. debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto la pretesa conoscitiva della ricorrente risulta in parte qua soddisfatta nel corso del giudizio

    La domanda di accesso va dichiarata cessata per la parte in cui l’amministrazione soddisfa la pretesa conoscitiva nel corso del giudizio.

  • art. 116 c.p.a.

    con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 19.6.2026 (dep. il 24.6) Simona Delle Rose ha chiesto di ordinare a Roma Capitale e ad Aequa Roma l’ostensione della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, presentata il 20.4.2026 e rimasta priva di riscontro

    Il ricorso è stato proposto nella forma prevista dall’art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta e rimasta senza riscontro.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale ha per oggetto documenti già venuti ad esistenza e detenuti dall’amministrazione; non può essere esercitato rispetto a documenti soltanto ipotetici o eventuali.
  • L’esistenza o la detenzione del documento richiesto è elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere dimostrata dall’istante, anche tramite presunzioni o indizi, ma non mediante mere supposizioni o congetture.
  • L’istanza di accesso deve individuare documenti specifici e non può imporre all’amministrazione un’attività di estrazione, elaborazione o aggregazione di dati finalizzata a creare un documento non preesistente.
  • Se, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa in tutto o in parte la richiesta ostensiva, la domanda è dichiarata cessata per la parte soddisfatta; la domanda residua è valutata autonomamente sulla base della prova dell’esistenza e disponibilità dei documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEdilizia residenziale pubblica
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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