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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere. Sono stati articolati due motivi: (1) censura della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti (art. 337 e art. 582 cod. pen., nonché connessi artt. 585 e 576 n.5 bis e art. 73 DPR 309/1990) sostenendo che l'indagato si era mostrato collaborativo e che la condotta era mera resistenza passiva o dovuta a caduta accidentale; (2) censura della sproporzione della misura cautelare (custodia in carcere) e richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), argomentando che lo stupefacente era in cantina e l'abitazione non era stata mai usata come base logistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che non è consentito al giudice di legittimità riesaminare i fatti o riformulare la valutazione degli indizi salvo specifica violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito i fatti sulla base del verbale di arresto (comportamento nervoso, tentativo di allontanarsi con l'auto, rifiuto di aprire la mano, uso di energia fisica da parte degli operatori, successivo dimenarsi e liberazione di quanto tenuto in tasca, compressione del polso e dita dell'appuntato Giannella con abrasioni). Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: assenza di affidabilità dell'indagato (peraltro recidiva di condotte durante affidamento in prova) e inidoneità delle misure meno afflittive, anche per la vicinanza dell'abitazione al luogo di custodia della droga. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma contestata (illecito connesso agli stupefacenti). La Corte non entra nel merito sostanziale del capo ma accetta la valutazione del giudice del riesame sulla gravità indiziaria in relazione a tali fatti

  • art. 337 cod. pen.

    Reato contestato (resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale). La Corte ha ritenuto che la ricostruzione del Tribunale del riesame, basata sul verbale di arresto, dimostri indizi gravi in ordine a tale fattispecie

  • artt. 582, 585, 576 n. 5‑bis cod. pen.

    Reati relativi a lesioni e circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria anche rispetto alle lesioni riportate dal militare (abrasioni e gonfiore)

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Lettera richiamata quale requisito per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari previste (es. pericolo di reiterazione o inquinamento delle prove) sussistano nel caso concreto

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura: la Corte puntualizza che, nel giudizio di legittimità cautelare, non è consentito rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice del merito salvo specifica violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare scelta (carcere) rispetto alle esigenze cautelari, ritenendo insufficienti misure meno afflittive

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte osserva che il ricorso che impugna la gravità indiziaria è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione (notifica e comunicazioni all'organo competente)

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari personali è limitato: non può rimettere in discussione la valutazione fattuale degli indizi fatta dal giudice del merito salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza va valutata sulla base degli atti (verbali, rapporto di arresto) e di elementi concreti: resistenza attiva, tentativo di allontanarsi e lesioni a operatore concorrono a fondare la gravità indiziaria
  • La proporzionalità della misura cautelare si valuta anche in relazione all'affidabilità dell'indagato e al rischio di reiterazione: precedenti condotte e recidiva durante misure alternative (es. affidamento in prova) giustificano misure più afflittive
  • L'applicazione di strumenti tecnologici (braccialetto elettronico) o misure meno gravose non è automatica: sono inidonei se non eliminano il rischio concreto che la misura venga aggirata o se la dimora è vicina a luoghi collegati all'illecito
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni cautelari è necessario contestare profili di diritto o di logicità motivazionale, non solo proporre una diversa lettura dei fatti

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